Sez. 1, Sentenza n. 29098 del 14/05/2004 Cc. (dep. 02/07/2004) Rv. 228947 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Potere del P.M. di stabilire le modalità esecutive - Omesso avviso all'indagato, al difensore e al g.i.p. - Menomazione del diritto di difesa - Esclusione - Ragioni.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., sollevata sul rilievo che il potere riservato al pubblico ministero di stabilire le modalità esecutive delle intercettazioni, senza essere tenuto ad informare l'indagato, il difensore e il g.i.p. sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, atteso che le intercettazioni costituiscono atti di indagine " a sorpresa" e la loro funzione probatoria perderebbe di significato se l'indagato o il suo difensore dovessero essere preavvertiti dell'attività captativa, mentre il contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa potranno esplicarsi al termine delle operazioni di intercettazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)