Sez. 1, Sentenza n. 2902 del 07/12/1967 (Rv. 330545 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - MOMENTO E TERMINI DI EMANAZIONE.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - MOMENTO E TERMINI DI EMANAZIONE.*
A norma dell'art 1 sub 82'3 della legge 23 dicembre 1966, n 1147, nel giudizio di Cassazione il provvedimento presidenziale di fissazione dell'udienza va emesso dopo la notificazione del ricorso medesimo e dopo il deposito di esso nella cancelleria della Corte, nel termine abbreviato di due giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali e proposto.*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)