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Sez. 1, Sentenza n. 2902 del 07/12/1967 (Rv. 330545 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - MOMENTO E TERMINI DI EMANAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330545-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - MOMENTO E TERMINI DI EMANAZIONE.*

A norma dell'art 1 sub 82'3 della legge 23 dicembre 1966, n 1147, nel giudizio di Cassazione il provvedimento presidenziale di fissazione dell'udienza va emesso dopo la notificazione del ricorso medesimo e dopo il deposito di esso nella cancelleria della Corte, nel termine abbreviato di due giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali e proposto.*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)