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Sez. 4, Sentenza n. 5924 del 18/04/1995 Ud. (dep. 23/05/1995) Rv. 201690 - 01

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Appello - In genere | Accertamento dell'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere del soggetto - Decisione allo stato degli atti - Preclusione - Esclusione - Obbligo del giudice - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201690-01

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Appello - In genere

Anche nel giudizio abbreviato in fase di appello, l'accertamento dell'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere del soggetto, costituisce una verifica doverosa per il giudice, riguardando un presupposto necessario in mancanza del quale nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, e non è, quindi, riconducibile al concetto di acquisizione di nuove prove, per cui esisterebbe la preclusione rappresentata dalla particolarità del rito prescelto, connotato dalla decisione allo stato degli atti. (Nella fattispecie l'imputato aveva sostenuto di essere stato, al momento del fatto, in stato di semincoscienza dovuto all'etilismo cronico di cui era affetto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 95 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)