Sez. U, Sentenza n. 14486 del 29/09/2003 (Rv. 567230 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE | Terzo trasportato congiunto dell'assicurato - Sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 1991, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale, "in parte qua", dell'art. 4, lett. b), legge n. 990 del 1969 - Diritto al risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore - Danno prodotto nel periodo di efficacia del contratto, stipulato in data anteriore alla sentenza della Corte costituzionale - Ininfluenza - Rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato - Configurabilità - Esclusione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE
La parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale, ad opera della sentenza n.188 del 1991, dell'art. 4, lett. b), della legge 24 dicembre 1969, n.990 - nella parte in cui escludeva, dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, quanto ai danni alle persone, coniuge, ascendenti, discendenti, parenti od affini fino al terzo grado del proprietario del veicolo - ha comportato, quanto al contratto stipulato in epoca anteriore alla predetta sentenza della Corte costituzionale ed ai danni prodotti dalla circolazione del veicolo assicurato nel periodo di vigenza del contratto, che anche i terzi danneggiati congiunti dell'assicurato, prima esclusi dai benefici dell'assicurazione obbligatoria, abbiano diritto a conseguire dall'assicuratore, nei limiti del massimale di polizza convenuto nel contratto, l'intero risarcimento dovuto, senza diritto dell'assicuratore a rivalsa verso l'assicurato.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)