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Sez. L, Sentenza n. 1094 del 03/02/1992 (Rv. 475535 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Risarcimento del danno spettante al lavoratore illegittimamente licenziato ex art. 18 legge n. 300 del 1970 - Assoggettamento a contribuzione previdenziale - Legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 1992-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475535-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile

Il cosiddetto risarcimento del danno spettante, ex art. 18 legge n. 300 del 1970, al lavoratore illegittimamente licenziato, per la parte non eccedente la misura di quanto allo stesso lavoratore sarebbe stato erogato a titolo retributivo se non fosse intervenuto il licenziamento, ha natura sostanziale di retribuzione, sicché da esso il datore di lavoro è legittimato a trattenere contributi previdenziali ed accessori.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)