Sez. 3, Sentenza n. 2316 del 02/02/2007 (Rv. 594889 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - IN GENERE | Prima durata del contratto stabilita dalle parti per un periodo superiore a quello di legge - Tacita rinnovazione - Conseguenze - Applicazione del medesimo periodo stabilito per la prima durata - Esclusione - Applicazione della durata prevista dall'articolo 28 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - Necessità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - IN GENERE
In tema di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978 n. 392 va escluso che, ove le parti abbiano "ab initio" previsto una durata contrattuale superiore al minimo fissato dalla legge (sei anni), la rinnovazione tacita del rapporto locatizio, in conseguenza del difetto di diniego della rinnovazione stessa, possa comportare una durata superiore al minimo suddetto, e cioè pari a quella stabilita convenzionalmente all'inizio del rapporto, in quanto il suddetto articolo 28 stabilisce che per le locazioni non abitative il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e per gli immobili ad uso alberghiero di nove anni in nove anni. Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva escluso, poiché nulla avevano esplicitamente disposto le parti in ordine alla durata del contratto rinnovato, che dalla durata più lunga del primo contratto - nove anni - potesse derivare in modo automatico che analoga deroga fosse stata pattuita anche per il successivo periodo di rinnovazione, dovendo a questo applicarsi la durata di sei anni prevista dall'articolo 28 della legge 27 luglio 1978 n. 392.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)