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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 71 del 1963

Decisione
decisa il 1963-05-08, depositata il 1963-05-15
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:71
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 1817

  • Caccia
  • T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 9, primo comma: validità della licenza di caccia subordinata alla iscrizione al C.O.N.I. ed alla federazione italiana della caccia
  • Violazione della libertà di associazione
  • Illegittimità costituzionale. (costituzione, art. 18).
Leggi la massima
È costituzionalmente illegittimo l'art. 9, primo comma, del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina o per l'esercizio della caccia, nella parte in cui subordina la validità della licenza di caccia al pagamento, tra l'altro, della quota d'iscrizione al C.O.N.I. e della tessera d'iscrizione alla Federazione italiana della caccia, in quanto, (analogamente al 3x comma dell'art. 8 e dell'ultimo comma dell'art. 91 stesso T.U. dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza 26 giugno 1962, n. 69) viola il principio di libertà di associazione garantito dall'art. 18 della Costituzione.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del T. U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina e per l' esercizio della caccia, promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1962 dal Pretore di Orvieto nel procedimento penale a carico di Brozzi Domenico, iscritta al n. 110 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 30 giugno 1962. Visto l'atto di costituzione in giudizio di Brozzi Domenico; udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli.
In sede di opposizione a decreto penale di condanna la difesa di Domenico Brozzi ha sollevato, davanti al Pretore di Orvieto, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del T. U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, in riferimento all'art. 18 della Costituzione. Quel Pretore, ritenuta la questione non manifestamente infondata, con ordinanza 16 marzo 1962 ha trasmesso gli atti a questa Corte. L'ordinanza è stata regolarmente notificata alla parte e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1962, n. 164. Il Brozzi si è costituito in giudizio, con atto 12 luglio 1962, deducendo che la questione è superata dalla sentenza 26 giugno 1962, n. 69, di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 8, terzo comma, e 91, ultimo comma, di quel testo unico; ha chiesto, quindi, che sia conseguentemente dichiarata fondata la questione proposta nel presente giudizio in relazione all'art. 9 della stessa legge. Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito. : La questione è fondata. Nella sentenza 26 giugno 1962, n. 69, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, e dell'art. 91, ultimo comma, del T. U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, in riferimento all'art. 18 della Costituzione. Il ricordato art. 91 stabiliva per ogni cacciatore l'obbligo di pagare la quota d'iscrizione al C.O.N.I. e l'importo della tessera di iscrizione alla Federazione italiana della caccia. Poiché l'art. 9, primo comma, dello stesso testo unico subordina la validità della licenza di caccia al pagamento, tra l'altro, delle dette quote, e quindi alla iscrizione alle dette associazioni, anche tale norma comporta una violazione del principio di libertà di associazione garantito dall'art. 18 della Costituzione. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 innanzi indicato, nella parte in cui fa riferimento all'obbligatorio pagamento delle quote predette.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del T. U. 5 giugno 1939, n. 1016, nella parte in cui subordina la validità della licenza di caccia e di uccellagione al pagamento delle quote d'iscrizione al C.O.N.I. e alla Sezione locale della Federazione italiana della caccia, in riferimento all'art. 18 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 1'8 maggio 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

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