Sez. 1, Sentenza n. 5002 del 20/05/1998 (Rv. 515581 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Possesso del titolo da parte del traente a seguito di volontaria restituzione del titolo da parte del prenditore - Presunzione di avvenuto pagamento - Configurabilità - Conseguenze.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE
L'avvenuta, volontaria restituzione del titolo di credito da parte del prenditore al traente, al di là della specifica rilevanza che essa assume, a norma dell'art. 1237 cod. civ., nell'ambito della disciplina dell'istituto della "remissione" quale modo di estinzione dell'obbligazione, costituisce fonte di una presunzione "iuris tantum" di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il prenditore in ipotesi interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto (e che il possesso del titolo da parte del debitore è spiegabile altrimenti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1237
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)