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Sez. 3, Sentenza n. 964 del 25/03/1969 (Rv. 339392 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - PAGAMENTO DELLE SPESE GIUDIZIALI IN ESECUZIONE DI SENTENZA DI APPELLO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339392-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - PAGAMENTO DELLE SPESE GIUDIZIALI IN ESECUZIONE DI SENTENZA DI APPELLO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Il pagamento delle spese del giudizio di cui e condanna in una sentenza emessa in grado di appello e, come tale, esecutiva, non importa acquiescenza tacita alla sentenza. (V.694-67. Massima n.326734).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)