Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 66 del 1975
Massime (2)
Massima n. 7715
- Ordinamento giudiziario
- Status giuridico dei magistrati
- Pretori
- Preture con più magistrati (non costituite in sezioni)
- Poteri del pretore dirigente e posizione dei magistrati addetti
- Art. 31, primo comma, e 34, comma primo R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
- Preteso contrasto con gli artt. 3, 25, 101 e 107 Cost.
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui altra identica sia stata già dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 107 Cost. - degli artt. 31, primo comma, e 34, comma primo R.D. 18 gennaio 1941, n. 12, i quali prevedono che alle preture possono essere addetti uno o più magistrati in sottordine che coadiuvano il titolare nell'adempimento delle sue funzioni; questione già dichiarata non fondata (con sentenza n. 80 del 1970) dovendo escludersi che dette disposizioni attribuiscano poteri gerarchici al pretore dirigente e dovendo le stesse essere lette in rapporto allo spirito della legge 24 maggio 1951, n. 392, che ha distinto, come vuole la Costituzione, i magistrati secondo le funzioni, escludendo fra di essi ogni subordinazione gerarchica).
Norme impugnate
- art. 34, comma 1, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
- art. 31, comma 1, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
Parametri
Massima n. 7716
- Ordinamento giudiziario
- Status giuridico dei magistrati
- Pretori
- Preture con più magistrati (non costituite in sezioni)
- Poteri del pretore dirigente e posizione dei magistrati addetti
- Art. 38 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
- Contrasto con gli artt. 3, 25, 101 e 107 Cost.
- Questione già decisa
- Precedente decisione di parziale illegittimità
- Operatività anche rispetto all'ipotesi di preture non costituite in sezioni
- Manifesta infondatezza per intervenuta declaratoria di illegittimità parziale della disposizione impugnata.
Leggi la massima
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa ad una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia già riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento agli artt. 3, 25, 101, e 107 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 - il quale stabilisce che il titolare della pretura dirige l'ufficio e distribuisce il lavoro tra le sezioni e che sono di sua esclusiva competenza le attribuzioni di carattere amministrativo e la sorveglianza sull'andamento generale dei servizi - disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima (con sentenza n. 143 del 1973) nella parte in cui non prevede che nel caso di revoca del provvedimento di assegnazione di attività giudiziarie, il magistrato interessato possa chiedere che il dirigente indichi per iscritto i motivi del relativo atto, e riferendosi la motivazione della pronuncia anche all'ipotesi di pretura non costituita in sezioni).
Norme impugnate
- art. 38 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 31, primo comma, 34, primo comma, e 38 del r.d.30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 luglio 1973 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Arslan Michele ed altri, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 29 maggio 1974;
2) ordinanza emessa il 9 febbraio 1974 dal pretore di Pozzuoli nel procedimento penale a carico di De Simone Salvatore ed altro, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974;
3) ordinanza emessa il 26 febbraio 1974 dal pretore di Pozzuoli nel procedimento civile vertente tra Migliaresi Aldo e il Banco di Santo Spirito, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974;
4) ordinanza emessa il 3 ottobre 1974 dal pretore di Pozzuoli nel procedimento penale a carico di Esposito Antonio, iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 1975 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe i pretori di Padova e di Pozzuoli hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, primo comma, 34, primo comma, e 38 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 107 della Costituzione.
punto 2
Considerato che questa Corte con sentenza n. 143 del 1973 ha già dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 38 del r.d. menzionato e l'infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 107 Cost., in ordine agli artt. 31 e 34 dello stesso r.d.;
che la motivazione contenuta nella sentenza n. 143 del 1973 si riferisce anche all'ipotesi di pretura non costituita in sezioni; che non sono stati avanzati argomenti nuovi.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31, primo comma, 34, primo comma, e 38 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), proposte dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3,25, 101 e 107 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
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