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Sez. 1, Sentenza n. 3380 del 12/10/1976 (Rv. 382169 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - TOTALE - VENDITA DI FONDO ALTRUI - CONTROVERSIA SULLO STATO DI ERRORE INCOLPEVOLE DEL VENDITORE - SENTENZA DI REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO NEI CONFRONTI DEL VENDITORE - PRECLUSIONE SUL GIUDIZIO DI DANNI PER L'EVIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382169-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - TOTALE - VENDITA DI FONDO ALTRUI - CONTROVERSIA SULLO STATO DI ERRORE INCOLPEVOLE DEL VENDITORE - SENTENZA DI REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO NEI CONFRONTI DEL VENDITORE - PRECLUSIONE SUL GIUDIZIO DI DANNI PER L'EVIZIONE - ESCLUSIONE.*

Poiche l'animus spoliandi non e incompatibile con la convinzione di esercitare un proprio diritto, la sentenza di accoglimento dell'Azione di reintegrazione del possesso non esplica alcun effetto preclusivo (e tantomeno di giudicato esterno) nel processo in cui si controverte se il venditore di un fondo altrui (gia convenuto nella suddetta Azione di reintegrazione del possesso)sul medesimo fondo versasse o meno nello stato di errore incolpevole circa la sua appartenenza a lui del fondo e debba percio rispondere dei danni derivati dalla inefficacia della vendita per successiva evizione. (V 2730/74, mass n 371192).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)