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Sez. T, Sentenza n. 8819 del 03/04/2025 (Rv. 674419-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Oneri generali di sistema elettrico (cd. “OGSE” o “OGDS") - Fondamento - Natura tributaria - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674419-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

Gli oneri generali di sistema elettrico (cd. "OGSE" o "OGDS"), in quanto maggiorazioni tariffarie inserite ex lege nei contratti di utenza stipulati dai distributori di energia elettrica in stretta correlazione alla prestazione da eseguire in favore dell'utente del servizio, ancorché abbiano carattere cogente, non rivelano natura tributaria, ma di corrispettivo contrattuale, sicché rientrano nella base imponibile ai fini IVA.

Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 3 com. 10, Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 3 com. 11, Decreto Legge 18/02/2003 num. 25 art. 1, Decreto Legge 18/02/2003 num. 25 art. 2, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2015 num. 210 art. 3 com. 2 lett. B, Legge 25/02/2016 num. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)