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Sez. L, Sentenza n. 2716 del 04/05/1981 (Rv. 413481 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI - DISCIPLINA EX ART 151 DISP ATT COD PROC CIV - PRINCIPIO DI INAMMISSIBILITA DI IMPUGNAZIONE CONGIUNTA DI PIU SENTENZE RESE IN PROCEDIMENTI SVOLTISI SEPARATAMENTE - COMPATIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413481-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI - DISCIPLINA EX ART 151 DISP ATT COD PROC CIV - PRINCIPIO DI INAMMISSIBILITA DI IMPUGNAZIONE CONGIUNTA DI PIU SENTENZE RESE IN PROCEDIMENTI SVOLTISI SEPARATAMENTE - COMPATIBILITA.*

Mentre e possibile impugnare con un unico atto piu sentenze quando le stesse siano state emesse in un medesimo procedimento, non e invece consentita l'impugnazione congiunta di piu sentenze rese in procedimenti svoltisi separatamente. L'applicazione di tale principio anche nell'ambito del rito speciale del lavoro non trova impedimento nell'art 151 (nuovo testo) disp att cod proc civ, sulla riunione dei procedimenti connessi, in quanto tale norma - di carattere ordinatorio e non assistita da sanzioni processuali - riserva esclusivamente al giudice (le cui determinazioni al riguardo non sono impugnabili) il potere di disporre la riunione. (V 3598/79, mass n 400010; (V 2307/76, mass n 381106; (V 1515/75, mass n 375211; (V 1537/71, mass n 351900; (Conf 1061/80, mass n 404538, nella prima parte; (Conf 1616/75, mass n 375211, nella prima parte; (Conf 1537/71, mass n 351900, nella prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 361, Cod. Proc. Civ. art. 366, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 151 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)