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Sez. 1, Sentenza n. 17951 del 30/03/2004 Cc. (dep. 16/04/2004) Rv. 228290 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Natura processuale dell'istituto - Valutabilità della riduzione di pena ai fini della determinazione della durata della misura del ricovero in ospedale psichiatrico - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228290-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

Ai fini della determinazione della durata della misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario rileva ex art. 222 cod. pen. la pena che la legge stabilisce per il reato addebitato e pertanto non è valutabile la riduzione di pena prevista in caso di giudizio abbreviato dall'art. 442 cod. proc. pen., stante il carattere processuale di detto istituto. (Fattispecie relativa al proscioglimento, a seguito di rito abbreviato, per infermità mentale da un reato punito con l'ergastolo con conseguente applicazione della misura del ricovero in manicomio giudiziario per una durata di anni dieci).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Cod. Pen. art. 222 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)