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Sez. 2, Ordinanza n. 1442 del 21/11/1975 Cc. (dep. 03/01/1976) Rv. 131735 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - LEGGE 22 MAGGIO 1975 N 152 SULLA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO - ORDINANZA CHE RESPINGA IL RICHIESTO BENEFICIO RIPORTANDOSI AD ALTRA PRECEDENTE DI RIGETTO BASATA SULLA GRAVITA DEI FATTI E LA PERICOLOSITA DELL'IMPUTATO - SUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131735-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - LEGGE 22 MAGGIO 1975 N 152 SULLA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO - ORDINANZA CHE RESPINGA IL RICHIESTO BENEFICIO RIPORTANDOSI AD ALTRA PRECEDENTE DI RIGETTO BASATA SULLA GRAVITA DEI FATTI E LA PERICOLOSITA DELL'IMPUTATO - SUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE.*

Poiche la legge 22 maggio 1975 n 152 sull'ordine pubblico stabilisce che, nel valutare se concedere o meno la liberta provvisoria nei casi in cui e consentito il giudice deve valutare che non ostino ragioni processuali, ne sussista la probabilita, in relazione alla gravita del reato ed alla personalita dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettivita; e sufficientemente motivata l'ordinanza che respinga il beneficio richiamandosi al precedente provvedimento di rigetto basato sulla gravita dei fatti e la pericolosita dell'imputato; motivazione che e in armonia coi criteri sovraesposti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)