Sez. 1, Sentenza n. 7698 del 06/08/1998 (Rv. 517789 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Legittimazione - Del genitore biologico - Condizioni - Intervento del riconoscimento prima della definitività del decreto dichiarativo dello stato di adottabilità - Necessità.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Ai fini della legittimazione all'opposizione avverso il decreto dichiarativo dello stato di adottabilità devono considerarsi genitori solo coloro che hanno acquisito giuridicamente il relativo "status", non anche i genitori biologici - intesi come presunti o assunti tali - ai quali nel procedimento "de quo" non spettano notifiche o poteri processuali, salva la possibilità offerta dall'art. 11 legge n. 184 del 1983 di chiedere la sospensione della procedura per poter effettuare il riconoscimento; ne consegue che, ove il genitore biologico effettui il riconoscimento oltre il periodo di sospensione o senza aver chiesto la sospensione, non potrà più avvalersi dei poteri di impugnativa nel caso in cui il decreto di adottabilità sia divenuto definitivo, restandogli, a norma dell'art. 21 legge cit., solo il potere di chiedere la revoca dello stato di adottabilità (configurandosi l'intervenuto riconoscimento come elemento di una nuova condizione del minore potenzialmente idonea a determinare il venir meno della situazione di abbandono), sempre che non sia già in atto l'affidamento preadottivo.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 11 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)