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Sez. L, Sentenza n. 3026 del 03/05/1983 (Rv. 427948 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - FORMAZIONE DEGLI ORARI E DEI TURNI DI SERVIZIO - DISCIPLINA EX ART. 25 DEL R.D.L. N. 2328 DEL 1923 - INTERPRETAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427948-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - FORMAZIONE DEGLI ORARI E DEI TURNI DI SERVIZIO - DISCIPLINA EX ART. 25 DEL R.D.L. N. 2328 DEL 1923 - INTERPRETAZIONE.*

In tema di formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, la disposizione dell'art. 25, primo comma, del R.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2328 - la quale, per il personale (non viaggiante) delle stazioni e degli scali, stabilisce che "in ogni periodo di ventiquattr'ore è assegnato al personale un riposo continuato di sette od otto ore secondo che l'abitazione del personale stesso trovasi nell'ambito della stazione o fuori" - è diretta, come l'art. 24 dello stesso R.d.l. (il quale stabilisce in sedici ore la durata massima del periodo lavorativo con riferimento ad "ogni periodo di ventiquattr'ore, comunque preso nel corso di un turno di servizio"), ad assicurare al personale impiegato in prestazioni diurne e notturne di considerevole responsabilità, particolarmente usuranti, periodi di riposo che consentano il recupero delle energie fisiopsichiche. Pertanto, detto art. 25 - ancorché in esso non sia ripetuto l'inciso "comunque preso nel corso di un turno di servizio", contenuto invece nel precedente art. 24, va interpretato, in coordinazione con tale norma, non già nel senso che il "periodo di ventiquattr'ore" equivalga ad una giornata solare compresa fra le ore zero e le ore ventiquattro, senza tener conto dell'orario finale dei turni di lavoro precedenti, ma nel senso che a ciascun periodo di lavoro, a qualunque ora iniziato, debba seguire un periodo di riposo continuato di sette od otto ore, con l'ulteriore conseguenza che il minor tempo di riposo goduto rispetto a tale limite minimo va retribuito come lavoro prestato oltre l'orario normale. (Conf 1482/83, mass n 426309).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 24, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)