Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 21 febbraio 1984, cause riunite 239/82 e 275/82
Epigrafe
Nelle cause riunite 239 e 275/82,
Allied Corporation, società di diritto dello Stato del New Jersey (Stati Uniti), con sede in Morristown (New Jersey), con gli avvocati Amand d'Hondt, François van der Mensbrugghe e Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte,
Aw. Michel Levy Morelle, del foro di Bruxelles, nella sua qualità di curatore del fallimento della società Demufert, società anonima di diritto belga, con sede in Bruxelles, con gli avvocati D'Hondt, van der Mensbrugghe e Lebrun, con l'aw. Michel Mahieu, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Biever,
Transcontinental Fertilizer Company, società di diritto dello Stato della Pennsylvania (Stati Uniti), con sede in Filadelfia (Pennsylvania), con gli avvocati D'Hondt, van der Mensbrugghe e Lebrun, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'aw. Biever,
Kaiser Aluminium and Chemical Corporation, società di diritto dello Stato del Delaware (Stati Uniti), con sede in Wilmington (Delaware), con gli avvocati D'Hondt, van der Mensbrugghe e Lebrun, e con gli avvocati Anthony Hooper, barrister, di Inner Temple, e Anthony Philip Bentley, barrister, di Lincoln's Inn, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Biever,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Peter Gilsdorf, in qualità di agente, assistito dall'avv. Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
cause aventi ad oggetto l'annullamento del regolamento della Commissione 19 luglio 1982, n. 1976, «che istituisce un dazio provvisorio antidumping su talune importazioni di concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America», nonché del regolamento della Commissione 18 agosto 1982, n. 2302, che modifica il regolamento n. 1976/82, e il risarcimento dei danni,
LA CORTE,
composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, T. Koopmans, K. Bahlmann e Y. Galmot, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco e U. Everling, giudici,
avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: P. Heim
ha pronunziato le seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento, le conclusioni ed i mezzi e argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I -— Gli antefatti
paragrafo 1
Nel mese di dicembre 1979, la Commissione riceveva una denuncia presentata per conto dell'industria comunitaria dei concimi dal «Comité marche commun de l'industrie des engrais azotés et phosphatés» (CMC-Engrais), relativa a pratiche di dumping nelle importazioni di taluni concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America.
paragrafo 2
Considerando che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, la Commissione annunciava, in un avviso pubblicato il 26 febbraio 1980 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU C 47, pag. 2), l'apertura, in conformità all'art. 7 del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1979, n. 3017, «relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea» (GU L 339, pag. 1), di una procedura antidumping relativa alle importazioni di taluni concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America. Il prodotto in questione viene definito, in diritto comunitario, come concime composto costituito da una soluzione di nitrato d'ammonio e di urea, classificato nella sottovoce ex 31.02 C della tariffa doganale comune.
paragrafo 3
Avendo constatato, nel corso dell'inchiesta, che le esportazioni del prodotto considerato costituivano oggetto di dumping, che esistevano sufficienti elementi di prova del pregiudizio causato dalla vendita di tale prodotto nella Comunità e che gli interessi di questa esigevano un intervento immediato, la Commissione istituiva, con regolamento 14 agosto 1980, n. 2182 (GU L 212, pag. 43), un dazio antidumping provvisorio su taluni concimi chimici originari degli Stati Uniti. Con regolamento 4 dicembre 1980 (GU L 330, pag. 1), questo dazio provvisorio veniva prorogato per un periodo di non oltre due mesi.
paragrafo 4
Con regolamento 9 febbraio 1981, n. 349 (GU L 39, pag. 4), il Consiglio istituiva un dazio antidumping definitivo su taluni concimi chimici originari degli Stati Uniti. Secondo questo regolamento, il danno causato alla Comunità dalle importazioni in dumping incideva particolarmente sull'industria francese.
paragrafo 5
Dall'applicazione di questo dazio venivano esentati i prodotti esportati da un fabbricante americano, in quanto tali esportazioni non costituivano oggetto di dumping.
paragrafo 6
Con decisione 9 febbraio 1981, n. 81/35/CEE (GU L 39, pag. 35), la Commissione accettava gli impegni assunti, nell'ambito del procedimento, dalle imprese Allied Corporation, Transcontinental Fertilizer Company e Kaiser Aluminium and Chemical Corporation, tutte con sede negli Stati Uniti, di rialzare i loro prezzi ad un livello sufficiente per eliminare i margini di dumping, senza tuttavia superarli. Di conseguenza, l'art. 2 del regolamento n. 349/81 stabilisce che il dazio antidumping non si applica ai concimi esportati dalle tre imprese suddette.
paragrafo 7
Nel «Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation — Bulletin officiel des services des prix» della Repubblica francese, n. 23 del 12 dicembre 1981, venivano pubblicate tre decisioni del ministro francese dell'economia e delle finanze con cui si infliggevano sanzioni pecuniarie a talune imprese francesi del settore dei concimi. La decisione 81-18/DC riguarda la situazione della concorrenza nel settore della produzione e del commercio dei concimi, la decisione 81-19/DC riguarda la liceità delle pratiche della Société du superphosphate (SDS) e la decisione 81-20/DC riguarda un'intesa accertata nel settore della distribuzione dei concimi nel dipartimento dell'Indre.
paragrafo 8
Facendo valere queste decisioni e le relative implicazioni, la società Demufert, con sede in Bruxelles, e l'associazione European Fertilizer Import Association (EFIA), con lettere rispettivamente datate 1° e 22 febbraio 1982, chiedevano alla Commissione una revisione del regolamento n. 349/81 e della sua decisione di accettare gli impegni relativi ai concimi azotati liquidi; la società Allied Corporation presentava una richiesta analoga con lettera 24 marzo 1982. Le richieste della Demufert e delle EFIA venivano respinte con lettere della Commissione 22 marzo 1982.
paragrafo 9
Con atto registrato presso la cancelleria della Corte il 5 maggio 1982 (causa 141/82), la società Demufert proponeva contro la Commissione un ricorso inteso principalmente all'annullamento della decisione della convenuta di non procedere alla richiesta revisione; questa causa veniva cancellata dal ruolo, avendo la ricorrente rinunciato agli atti, con ordinanza della Corte 9 novembre 1983.
paragrafo 10
In data 16 luglio 1982 la Commissione pubblicava un avviso di revisione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America (GU C 179, pag. 4).
paragrafo 11
Successivamente, le società Allied, Transcontinental e Kaiser recedevano dai propri impegni (la Allied e la Transcontinental con lettere rispettivamente in data 7 giugno e 2 luglio, la Kaiser con telex 23 luglio 1982).
paragrafo 12
In seguito a questi recessi, la Commissione, col regolamento 19 luglio 1982, n. 1976 (GU L 214, pag. 7), che istituisce un dazio provvisorio antidumping su talune importazioni di concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America, istituiva un dazio sui concimi in questione esportati dalla Allied e dalla Transcontinental, e col regolamento n. 2302/82, che modifica il regolamento n. 1976/82 (GU L 246, pag. 5), istituiva un dazio antidumping riguardante, oltreché la Ailied e la Transcontinental, anche la società Kaiser. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio era del 6,5 % per la Allied e la Transcontinental, del 5 % per la Kaiser.
SENTENZA › In fatto › II — La fase scritta del procedimento e le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il 22 settembre 1982 le società Allied Corporation, Demufert e Transcontinental Fertilizer Company hanno proposto alla Corte un ricorso per l'annullamento dei regolamenti nn. 1976/82 e 2302/82 e per il n. 239/82.
paragrafo 2
La società Kaiser Aluminium and Chemical Corporation ha proposto, in data 15 ottobre 1982, un ricorso avente lo stesso oggetto, registrato sotto il n. 275/82.
paragrafo 3
In entrambi i ricorsi si chiede, in termini identici, che la Corte voglia:
paragrafo 4
1. dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;
2. di conseguenza:
a) annullare il regolamento (CEE) della Commissione 19 luglio 1982, n. 1976, che istituisce un dazio antidumping provvisorio su talune importazioni di concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America, ed il regolamento (CEE) della Commissione 18 agosto 1982, n. 2302, che modifica il suddetto regolamento (CEE) n. 1976/82;
b) condannare la Commissione a pagare a ciascuna delle ricorrenti, a titolo di risarcimento dei danni, con riserva espressa di modifica in corso di causa, la somma di 10000000 BFR (dieci milioni di franchi belgi), maggiorata degli interessi di mora calcolati al tasso del 12,5 % dal giorno della proposizione del ricorso al giorno dell'effettivo pagamento;
e) condannare la Commissione alle spese.
paragrafo 5
Con ordinanza 15 dicembre 1982, la Corte ha riunito le cause 239/82 e 275/82 ai fini del procedimento e della sentenza.
paragrafo 6
La Commissione chiede che la Corte voglia:
paragrafo 7
— dichiarare i ricorsi irricevibili e, in ogni caso, respingerli;
paragrafo 8
— condannare le ricorrenti alle spese.
paragrafo 9
La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.
paragrafo 10
Con lettera 17 gennaio 1983, la Commissione ha chiesto alla Corte, ritenendo che la causa sollevi importanti questioni di principio in materia di ricevibilità, di statuire in seduta plenaria.
paragrafo 11
Con sentenza 15 giugno 1983, il Tribunal de commerce di Bruxelles ha dichiarato il fallimento della società Demufert e nominato curatore l'avv. Michel Levy Morelle. Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 29 settembre 1983 il curatore ha dichiarato di voler proseguire l'azione inizialmente promossa dalla società fallita.
paragrafo 12
La Corte, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 13
Essa ha invitato le parti a concentrare le difese orali, in udienza, sulle questioni di merito. La Commissione è stata invitata a trattare più dettagliatamente, nella fase orale del procedimento, tre punti che le sono stati indicati per iscritto.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento › A — Esame di talune circostanze di fatto
paragrafo 1
Prima di affrontare le questioni di ricevibilità e di merito relative alle domande d'annullamento e di risarcimento, le parti hanno esposto e commentato un certo numero di circostanze di fatto, che sottendono alla controversia.
paragrafo 2
Secondo le ricorrenti, il regolamento n. 349/81, che istituisce un dazio antidumping definitivo, è fondato essenzialmente sulla situazione che esiste sul mercato francese, di gran lunga il più importante della Comunità per i concimi azotati liquidi. Secondo la Commissione, è vero, per la valutazione del pregiudizio subito dai produttori comunitari, essa avrebbe tenuto conto anche del mercato tedesco. Tuttavia, non si deve perdere di vista il fatto che questo mercato rappresenta soltanto il 7-8 % dell'intero mercato comunitario, rispetto al 68-70 % del mercato francese; d'altro canto, in Germania esiste anche un'intesa sui prezzi dei concimi in questione, come è provato in particolare dal listino allegato alla denuncia del CMC-Engrais e dal listino in vigore sul mercato, dai quali risulta l'esistenza di prezzi e di condizioni identici per i tre soli produttori tedeschi di azoto. Si deve inoltre rilevare che il regolamento n. 349/81 indica espressamente, per quanto concerne il preteso pregiudizio, che l'industria francese è specialmente colpita.
paragrafo 3
La Commissione non contesta che il mercato francese costituisca il più importante mercato delle Comunità, ma ribadisce che, per la valutazione del pregiudizio, essa ha preso in considerazione anche la situazione del mercato tedesco. Essa contesta energicamente l'esistenza di intese sui prezzi in Germania ed offre di fornire alle Corte ogni utile informazione in proposito.
paragrafo 4
Le ricorrenti sostengono che, nel corso del procedimento che portava all'approvazione del regolamento n. 349/81, le autorità comunitarie sono state ingannate circa la reale situazione del mercato francese. Dalle decisioni del ministro francese dell'economia e delle finanze in materia di concorrenza e, in particolare, dalla sua decisione 81-18/DC risulta che i cinque principali produttori francesi, che sono all'origine della denuncia, coprivano complessivamente il 70 % circa della produzione francese di concimi e la quasi totalità dei concimi azotati semplici. Dal dicembre 1976 all'agosto 1978, questi produttori avevano posto in essere azioni concertate in materia di condizioni di vendita e di sconti da concedere alla clientela; dall'agosto 1978 al maggio 1980, essi hanno inoltre sistematicamente attuato una politica di identità dei listini di prezzi e delle condizioni di vendita. Nelle annate 1978/79 e 1979/80 queste azioni concertate hanno avuto lo scopo e l'effetto di falsare il gioco della concorrenza e di favorire un artificiale aumento dei prezzi di taluni concimi. Questi comportamenti illeciti sono accertati ed hanno dato luogo a sanzioni pecuniarie da parte delle autorità francesi, sanzioni contro le quali, del resto, gli interessati non hanno reagito in alcun modo. I produttori francesi autori della denuncia hanno, conseguentemente, commesso essi stessi gravi infrazioni delle norme sulla concorrenza ed hanno inteso far proteggere da un regolamento antidumping prezzi artificialmente alterati. Essi hanno voluto, mediante una politica di cartello a livello nazionale e comunitario, eliminare la concorrenza nell'ambito della Comunità. La procedura antidumping, apparentemente in difesa della libera concorrenza, è stata da essi usata per tutelarsi contro le importazioni di concimi liquidi originari degli Stati Uniti.
paragrafo 5
La Commissione sostiene che le ricorrenti non hanno provato che le pratiche denunciate siano state tali da snaturare le indagini che hanno preceduto l'istituzione dei dazi antidumping. Le pratiche che hanno avuto luogo dal 1976 al 1978 non potevano avere alcuna incidenza sulle indagini svolte per gli anni 1979 e 1980. Per quanto riguarda il periodo 1978-1980, si deve osservare che la decisione francese 81/19/DC riguarda i concimi fosfatici, mentre i regolamenti comunitari si riferiscono a concimi azotati. La decisione 81-20/DC ha carattere limitato dal punto di vista geografico e temporale; poiché riguarda un solo dipartimento francese e pratiche che erano cessate all'inizio del 1979, essa non poteva avere alcuna incidenza sulle indagini effettuate dalla Commissione. La decisione 81-18/DC si riferisce al mercato dei concimi del suo complesso, mentre soltanto i concimi azotati liquidi costituiscono oggetto di provvedimenti antidumping. Non è sufficiente affermare che vi sia stato un artificiale aumento dei prezzi per taluni concimi; le ricorrenti dovrebbero provare che ciò è avvenuto per i concimi azotati liquidi. Esse dovrebbero poi dimostrare che tali aumenti abbiano avuto notevole incidenza sull'accertamento, da parte delle autorità comunitarie, dello scarto esistente tra il prezzo all'esportazione ed il valore normale dei concimi considerati e dell'esistenza, per l'industria comunitaria, di un rilevante pregiudizio causato dalle importazioni in provenienza dagli Stati Uniti. Se non si fossero avute le pratiche considerate nelle decisioni, i prezzi francesi sarebbero stati ancora più bassi e, quindi, le perdite ancora più gravi. Comunque, la circostanza che taluni produttori di concimi abbiano violato le norme sulla concorrenza non implica l'irricevibilità di una denuncia da parte loro.
paragrafo 6
Secondo le ricorrenti, indubbiamente la Commissione ignorava la situazione posta in evidenza dalla decisione 81-18/DC; essa non può quindi, in via di principio, negarle qualsiasi incidenza. Per la valutazione del preteso pregiudizio, non ci si può fondare sui prezzi praticati in piena campagna senza tener conto degli sconti e abbuoni applicati alla fine della campagna e menzionati nella decisione francese. La Commissione non ha prodotto in causa il fascicolo relativo alla decisione francese 81-18/DC; essa non ha fornito neppure la prova di averlo esaminato. La decisione 81-18/DC riguarda principalmente il settore dei concimi azotati; essa si riferisce a vari accertamenti relativi alle intese sui prezzi per i concimi azotati semplici. Questi accertamenti valgono anche per concimi azotati in soluzione. La tariffa doganale comune, come del resto le statistische francesi, riconoscono soltanto quattro categorie di concimi chimici: fosfatici, potassici, composti ed azotati, fra i quali rientrano le soluzioni azotate. Una distinzione fra i vari tipi di concimi azotati non avrebbe quindi alcun senso. Incombe in via di principio alla Commissione l'onere di provare, producendo il fascicolo francese, che la sua ignoranza degli elementi di fatto ivi rilevati non ha falsato i suoi accertamenti. D'altra parte, l'argomento secondo cui, senza un'intesa sui prezzi, questi sarebbero stati ancor più bassi e le perdite ancora più elevate non può essere accolto; anche se la violazione delle norme sulla concorrenza non incidesse sulla ricevibilità della denuncia presentata, essa avrebbe tuttavia effetti relativamente al merito della stessa.
paragrafo 7
La Commissione replica che, pur avendo ignorato le decisioni francesi al momento dell'adozione del regolamento n. 349/81, essa ne era tuttavia informata quando sono stati adottati i regolamenti impugnati, poiché le imprese Allied, Demufert e Fertilizer le avevano invocate nel chiedere la revisione. D'altra parte, prima che venisse adottato il regolamento n. 349/81, presso alcuni produttori francesi erano state condotte indagini che avevano consentito di ottenere dati concreti relativi ai prezzi praticati, tenuto conto del sistema degli sconti ed abbuoni.
paragrafo 8
La decisione 81/18/DC riguarda il settore dei concimi in generale. È senz'altro possibile, d'altronde, distinguere i concimi azotati allo stato solido da quelli in soluzione.
paragrafo 9
Non spetta alla Commissione fornire la prova negativa del fatto che le circostanze messe in rilievo nella decisione non erano tali da alterare i suoi accertamenti. Per affermare che esiste un pregiudizio arrecato ai produttori francesi è sufficiente ch'essa provi che le importazioni dei prodotti di cui trattasi erano aumentate in modo significativo, provocando una riduzione della produzione francese ed una diminuzione della relativa quota del mercato e/o determinando vendite in perdita. L'esistenza di un pregiudizio può essere accertata dal momento che le importazioni in dumping, aumentando in modo significativo, provochino una diminuzione della produzione comunitaria ovvero una riduzione dei prezzi e dei profitti. L'esistenza del pregiudizio non è necessariamente legata al fatto che i prezzi comunitari siano superiori a quelli degli importatori.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento › Β — Le domande d'annullamento Sulla ricevibilità › Ricevibilità del ricorso Demufert › La Commissione fa valere che la società Demufert ha la qualità d'importatore indipendente. Essa non viene nominativamente designata nei regolamenti impugnati, che hanno carattere di provvedimenti di portata generale ai sensi dell'art. 189, 2° comma, del Trattato. Poiché hanno lo scopo di istituire un dazio antidumping sui concimi azotati liquidi provenienti dagli Stati Uniti, i regolamenti si applicano a situazioni obiettivamente determinate e producono effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto. Quest'interpretazione non può essere messa in dubbio affermando che la ricorrente si trova in una situazione di dipendenza di fatto rispetto alla società Allied.
paragrafo 1
E irrilevante l'argomento secondo cui gli importatori dei prodotti di cui trattasi costituirebbero una ristretta cerchia di utilizzatori, i quali sarebbero noti alla Commissione; se la ricorrente è destinataria dei regolamenti controversi, essa lo è unicamente in ragione della sua qualità obiettiva di importatore del prodotto in questione.
paragrafo 2
Nella sua recente giurisprudenza la Corte ha ricordato che la natura di regolamento di un atto non è messa in forse dalla possibilità di determinare il numero O addirittura l'identità dei soggetti di diritto ai quali esso si applica, purché sia assodato che tale applicazione si effettua in ragione di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto. La Corte ha messo in rilievo che gli importatori sono legittimati ad impugnare dinanzi ai giudici nazionali gli atti individuali adottati dalle autorità nazionali per l'attuazione dei regolamenti comunitari; questa soluzione resta valida anche qualora la ricorrente debba eventualmente adire giudici di diversi paesi.
paragrafo 3
La ricorrente Demufert dichiara di rimettersi al prudente apprezzamento della Corte circa la ricevibilità del ricorso.
paragrafo 4
Tuttavia, si dovrebbe tener conto delle seguenti circostanze:
paragrafo 5
1
paragrafo 6
regolamenti impugnati riguardano espressamente la società Allied; ora, la Demufert importa esclusivamente e direttamente dalla Allied; se non una dipendenza giuridica, v'è incontestabilmente una dipendenza economica, di fatto.
paragrafo 7
Poiché la ricorrente importa concimi in cinque Stati membri diversi, in caso di irricevibilità del suo ricorso essa sarebbe costretta ad adire cinque giudici nazionali diversi, i quali sarebbero eventualmente indotti ad effettuare un rinvio pregiudiziale. Stando così le cose, l'interessata si chiede se sia ancora possibile parlare di una tutela giuridica efficace dei propri diritti.
paragrafo 8
Una volta ammessa la ricevibilità degli altri ricorsi, non si vede quale interesse avrebbe una distinzione fra questi ed il ricorso della società Demufert, la quale, essendo debitrice dei dazi in questione, è nella fattispecie la principale interessata.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento › Β — Le domande d'annullamento Sulla ricevibilità › Ricevibilità del ricorso Demufert › Ricevibilità degli altri ricorsi
paragrafo 1
La Commissione, senza sollevare un'eccezione formale, esprime dubbi quanto alla ricevibilità del ricorso proposto dalle imprese esportatrici. Coi regolamenti nn. 2182/80 e 349/81 è stato istituito un dazio antidumping provvisorio, indi definitivo, su tutte le importazioni di concimi azotati liquidi provenienti dagli Stati Uniti; i regolamenti impugnati hanno l'unico scopo di abolire le esenzioni di cui fruivano le ricorrenti e di sottoporre queste ultime al regime generale precedentemente istituito. Gli atti impugnati, che completano il regolamento di base, hanno la stessa natura giuridica di questo; essi non riguardano direttamente e individualmente le ricorrenti, più che il regolamento n. 349/81 non riguardi gli altri esportatori del prodotto in questione.
paragrafo 2
Un ragionamento diverso porterebbe a privilegiare gli esportatori che abbiano sottoscritto ed in seguito disdetto i loro impegni, rispetto a quelli che sin dall'inizio erano soggetti all'applicazione dei dazi antidumping.
paragrafo 3
La normativa comunitaria antidumping costituisce uno strumento di politica commerciale destinato a proteggere la Comunità contro talune importazioni provenienti da paesi terzi; essa non è diretta contro talune imprese determinate, anche se la politica di prezzi praticata dalle imprese esportatrici ha costituito un elemento fondamentale per la sua adozione. Nelle cause di dumping ch'essa ha finora trattato, la Corte ha ammesso la ricevibilità in ragione delle caratteristiche del tutto particolari degli atti impugnati, che costituivano, nei confronti dei ricorrenti, uno specifico provvedimento individuale ovvero una sanzione supplementare. La Corte si è riservata di prendere posizione circa il carattere che potrebbe assumere l'istituzione di un dazio antidumping in altri casi. L'individuazione degli esportatori nell'ambito dell'indagine preliminare non consente di ritenere che la normativa li riguardi direttamente ed individualmente: secondo la Corte, la distinzione fra regolamento e decisione è fondata sulla natura dell'atto e sugli effetti giuridici di questo, non già sulle modalità per l'adozione dello stesso.
paragrafo 4
Della natura dei regolamenti controversi non sembra possa darsi una qualificazione univoca. Si potrebbe considerare che l'istituzione di un dazio costituisce una sanzione contro l'esportatore riconosciuto responsabile di dumping; nell'ambito di questa concezione, l'esportatore viene individuato in base all'indagine preliminare ed alla motivazione del regolamento, ed acquista la legittimazione ad impugnare il provvedimento adottato. In una delle cause relative al dumping, l'avvocato generale ha rilevato il carattere ibrido del regolamento controverso. Questa concezione implica il rischio di impugnazioni parallele dinanzi ai giudici nazionali e dinanzi alla Corte, con la conseguenza di complicazioni procedurali ed il pericolo di orientamenti giurisprudenziali divergenti.
paragrafo 5
E vero che gli esportatori non possono agire essi stessi direttamente dinanzi ai giudici nazionali, mentre la via del ricorso diretto appare più soddisfacente dal punto di vista della tutela giurisdizionale. Tuttavia, ammettere la ricevibilità di un ricorso diretto dinanzi alla Corte da parte delle imprese esportatrici equivarrebbe ad attribuire ai provvedimenti antidumping un duplice carattere, quello di decisioni nei confronti delle imprese che siano state sottoposte ad indagini e che siano citate nei regolamenti, e quello di atti che vanno qualificati come regolamento nei confronti di tutti gli altri soggetti di diritto sui quali tali provvedimenti possono incidere. In una causa attinente al settore agricolo, la Corte ha escluso la possibilità di una siffatta «duplice natura».
paragrafo 6
Quanto alla differenza fra il tasso generale ed il tasso specifico — questione che riguarda in particolare la società Kaiser, colpita da un dazio antidumping meno elevato di quello risultante dal tasso generale —, si deve ritenere che questa circostanza non significhi che l'atto riguarda individualmente l'impresa in questione, ai sensi dell'art. 173, 2° comma, del Trattato, poiché sulla sua natura di regolamento non influisce la possibilità di determinare il numero o l'identità dei soggetti di diritto cui l'atto si applica.
paragrafo 7
La ricevibilità dei ricorsi appare tanto più dubbia in quanto i ricorsi stessi sono diretti contro l'istituzione di un dazio provvisorio. Un provvedimento del genere non produce effetti giuridici, poiché questi possono sorgere soltanto al momento dell'adozione dell'atto definitivo. In una recente causa in materia di concorrenza, la Corte ha affermato che costituiscono atti impugnabili soltanto i provvedimenti con i quali la Commissione o il Consiglio prendono definitivamente posizione al termine del procedimento, e non invece provvedimenti intermedi; ora, i dazi provvisori non corrispondono a somme definitivamente percepite. La loro istituzione è un provvedimento intermedio, di carattere cautelare, al quale fa seguito un'indagine in base alla quale il Consiglio decide se esso debba essere confermato riscuotendo definitivamente gli importi depositati a titolo di cauzione.
paragrafo 8
Per le ricorrenti, la ricevibilità del ricorso non può essere messa in dubbio.
paragrafo 9
A torto la Commissione avrebbe portato la discussione sul terreno della ricevibilità dei ricorsi contro i dazi antidumping in generale, senza fare alcuna distinzione fra l'ipotesi dell'applicazione di un tasso generale e quella dell'applicazione di un tasso specifico.
paragrafo 10
La Commissione è in errore quando considera gli atti impugnati come regolamenti di base che istituiscono un dazio antidumping su un prodotto determinato; tutte le sentenze da essa richiamate riguardano atti di questo tipo. Ora, nella fattispecie, gli atti impugnati contengono norme particolari, che riguardano espressamente ed esclusivamente le ricorrenti.
paragrafo 11
La Corte ha ammesso la ricevibilità di un ricorso per annullamento proposto da un singolo contro un atto che, benché adottato sotto forma di regolamento, costituisce in realtà una decisione che lo riguarda direttamente ed individualmente. La semplice scelta della forma del regolamento non può modificare la natura dell'atto in questione. Ora, i regolamenti controversi costituiscono in realtà decisioni che riguardano, individualmente ed esclusivamente le ricorrenti, sia con riguardo alla motivazione, e cioè alla disdetta degli impegni, sia con riguardo alla parte dispositiva.
paragrafo 12
Invano la Commissione cerca di ricollegare i regolamenti impugnati al regolamento di base n. 349/81. L'istituzione di un dazio antidumping provvisorio nei confronti di parti che abbiano disdetto i loro impegni non può essere la conseguenza automatica o la sanzione ipso jure di tale disdetta. Dall'art. 10, n. 6, del regolamento n. 3017/79 risulta che l'istituzione di un dazio antidumping provvisorio in seguito alla denuncia di un impegno assunto da un'impresa è subordinata alla condizione che gli interessi della Comunità esigano un siffatto intervento, il che implica necessariamente l'accertamento dell'esistenza delle condizioni di dumping e di un pregiudizio ai sensi dell'art. 4 del suddetto regolamento, in base alle informazioni disponibili. Poiché sono avulsi dal regolamento di base e autonomi rispetto allo stesso, gli atti impugnati possono essere inficiati da propri vizi di legittimità. I regolamenti impugnati potrebbero al massimo essere ricollegati all'art. 2 del regolamento n. 349/81, disposizione che esenta le ricorrenti, nominativamente designate, dal dazio antidumping. Il ricorso è ricevibile in quanto le ricorrenti sono le uniche destinatarie degli atti impugnati, adottati per circostanze ad esse peculiari.
paragrafo 13
In via subordinata, le ricorrenti esaminano il problema della ricevibilità del ricorso contro i dazi antidumping in generale.
paragrafo 14
È incontestabile che gli esportatori sono legittimati ad impugnare direttamente il regolamento che istituisce siffatti dazi.
paragrafo 15
In effetti, gli esportatori che sono destinatari di regolamenti di questo tipo non lo sono soltanto in ragione del fatto di essere coinvolti nell'inchiesta preliminare, bensì in ragione di una situazione che è loro propria e che condiziona l'adozione del regolamento di cui trattasi. La loro situazione è diversa da quella degli importatori, i quali, secondo la Corte, sono destinatari dell'atto in ragione della sola qualità obiettiva di importatore del prodotto in questione; essi vengono presi in considerazione in ragione di una qualità soggettiva, in base ad un comportamento determinato e cioè l'applicazione di un prezzo di dumping. D'altra parte nella fattispecie, il regolamento n. 349/81 esenta un esportatore, designandolo nominativamente, per il fatto che non gli viene addebitata alcuna pratica di dumping; pertanto, necessariamente essa riguarda in modo diretto o indiretto coloro dai quali si ritiene che pratiche del genere vengano poste in essere.
paragrafo 16
Si dovrebbe inoltre tener conto del fatto che gli esportatori si trovano nell'impossibilità d'impugnare essi stessi i provvedimenti che impongono dazi antidumping dinanzi ai giudici nazionali, ch'essi possono al massimo intervenire a sostegno degli importatori e che la via del ricorso diretto garantisce loro una migliore tutela giurisdizionale.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento › Β — Le domande d'annullamento Sulla ricevibilità › Nel merito › Primo mezzo
paragrafo 1
Le ricorrenti fanno valere una violazione del Trattato CEE, in particolare dell'art. 190, una violazione del regolamento n. 3017/79, in particolare degli artt. 4, 10, n. 6, e 11, e una violazione di forme sostanziali, in quanto gli atti impugnati sarebbero viziati per difetto di motivazione o, quanto meno, insufficienza di motivazione.
paragrafo 2
a) In diritto, si deve a loro avviso ricordare che, per consentire alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale, non basta che la motivazione prescritta dall'art. 190 esista; essa dev'essere sufficiente, coerente e pertinente.
A norma degli artt. 4, 10, n. 6, e 11, del regolamento n. 3017/79, l'istituzione di un dazio antidumping presuppone che siano accertate, oltre la pratica di dumping, l'esistenza di un pregiudizio, consistente sia in un danno rilevante per la produzione comunitaria, sia in un ritardo notevole nella creazione di una siffatta produzione, come pure la necessità di un intervento comunitario per salvaguardare gli interessi della Comunità. La motivazione deve prendere in considerazione questi tre punti.
Anche ammesso che gli atti impugnati siano basati unicamente sull'art. 10, n. 6, del regolamento n. 3017/79, l'obbligo di motivazione non può essere limitato al solo riferimento agli interessi della Comunità. Secondo la ratio di tale norma, la Commissione applica «se necessario» i provvedimenti provvisori.
Gli atti impugnati si riferiscono in particolare all'art. 10 del regolamento n. 3017/79, che dev'essere considerato nel contesto di tale regolamento e in relazione ad altre disposizioni dello stesso.
Ai sensi dell'art. 2, n. 1, relativo al principio dell'applicazione di un dazio antidumping, e dell'art. 11, riguardante in particolare i dazi provvisori, l'adozione di tali provvedimenti è possibile soltanto qualora siano soddisfatte le condizioni relative agli interessi della Comunità, al dumping e al pregiudizio che ne consegue.
La motivazione ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il proprio controllo giurisdizionale e di far conoscere agli interessati, in modo chiaro e non equivoco, le ragioni sulle quali l'atto è fondato. La motivazione deve rispondere a criteri particolarmente rigorosi qualora si tratti di decisioni individuali.
Non si può invocare l'urgenza per svuotare di contenuto l'obbligo di motivazione; a sua volta, l'urgenza dev'essere motivata; in caso d'urgenza, la Commissione deve indicare i motivi che rendono necessari i provvedimenti particolarmente rigorosi costituiti dall'istituzione di dazi provvisori.
Gli atti impugnati non si collocano sulla scia di una prassi decisionale costante, così da giustificare una motivazione soltanto sommaria. La tesi dell'automatismo fra la denuncia degli impegni assunti e l'istituzione di dazi provvisori non può essere accolta. La Commissione tende d'altro canto a confondere difetto o insufficienza di motivazione e motivazione sommaria.
b) Sul piano dei fatti, si deve rilevare che la motivazione dei regolamenti impugnati non contiene alcun riferimento al pregiudizio che sarebbe arrecato dalle importazioni assertivamente effettuate in dumping. Il semplice riferimento o rinvio al regolamento n. 349/81 è insufficiente; del resto, le considerazioni del preambolo di questo regolamento sono basate su un'inchiesta chiusa nel 1980, mentre gli atti impugnati sono del 1982.
paragrafo 3
I regolamenti controversi non fanno neppure riferimento agli interessi della Comunità che richiederebbero l'istituzione dei dazi; essi si limitano a far valere un danno ipotetico. La Commissione si basa sul presupposto errato che la denuncia degli impegni anteriormente assunti giustifichi l'applicazione di dazi provvisori, ritenendo che la necessità di questa reazione derivi dalla semplice combinazione delle pratiche di dumping precedentemente accertate e della denuncia degli impegni. A torto, essa assimila il danno ipotetico arrecato ai produttori della Comunità e il fatto che gli interessi di questa vengono messi in pericolo, mentre il regolamento n. 3017/79 distingue chiaramente queste due condizioni. Gli interessi della Comunità non si riducono, d'altro canto, agli interessi dei soli produttori; o quanto meno, se è così, la Commissione dovrebbe indicarne il motivo.
paragrafo 4
Per quanto riguarda l'esistenza del dumping, la Commissione dichiara, a torto, che dalle informazioni in suo possesso non risultavano cambiamenti fra la situazione esistente nel 1980, anno in cui veniva adottato il regolamento n. 349/81, e quella del 1982, epoca dell'istituzione dei dazi provvisori. Ora, nello stesso periodo, essa aveva deciso, in base a nuove informazioni, di procedere ad un riesame della situazione. Non è sufficiente sostenere che le informazioni ricevute erano contraddittorie e che talune avevano permesso l'applicazione di dazi antidumping secondo tassi superiori a quelli del 1980, per basarsi unicamente sugli accertamenti fatti in passato. In realtà, la Commissione si è basata soltanto sulle informazioni provenienti dalle parti che hanno presentato la denuncia; essa si è perciò pronunziata, prima di qualsiasi riesame, a favore di una parte rispetto all'altra, senza alcun giustificato motivo.
paragrafo 5
La motivazione degli atti impugnati è incoerente per quanto riguarda l'esistenza del dumping: nel regolamento n. 1976/82 è accertata l'assenza di qualsiasi significativa modifica dei margini, mentre nel regolamento n. 2302/82 si prende in considerazione una probabile pratica di dumping.
paragrafo 6
La Commissione sostiene che questo mezzo è infondato, tanto in diritto quanto in fatto.
paragrafo 7
a) In diritto, si deve ricordare che i regolamenti impugnati sono basati non già sull'art. 11, n. 1, del regolamento n. 3017/79, bensì sull'art. 10, n. 6, a norma del quale, se gli interessi della Comunità esigono siffatto intervento, la Commissione applica immediatamente misure provvisorie basandosi sulle informazioni di cui dispone.
Non è contestato che l'istituzione di dazi provvisori presuppone, oltre il coinvolgi-mento degli interessi della Comunità, l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio. Tuttavia, ai sensi dell'art. 10, n. 6, del regolamento n. 3017/79, l'accertamento relativo a tali condizioni può effettuarsi unicamente in base alle informazioni disponibili al momento della denuncia degli impegni; poiché tali informazioni erano in gran parte quelle disponibili al momento dell'adozione del regolamento n. 349/81, per motivare i regolamenti impugnati era sufficiente riferirsi alla motivazione del regolamento di base.
L'art. 11, n. 1, che subordina l'imposizione di dazi provvisori ad un esame preliminare da cui risulti la necessità di tale provvedimento, è irrilevante nella fattispecie, in cui si trattava di applicare immediatamente dazi provvisori in seguito alla denuncia di un impegno. L'art. 10, n. 6, che contempla quest'ultima ipotesi, non richiede che si proceda a nuovi accertamenti.
Nel caso di provvedimenti d'urgenza, la motivazione, dovendo essere adeguata tanto alla natura dell'atto quanto alla natura del potere esercitato, può essere succinta e fare riferimento a quella di atti anteriori. I regolamenti impugnati, che si collocano nella scia di una prassi decisionale costante, potevano essere motivati in modo sommario, e precisamente con riferimento a tale prassi.
Dalla Commissione non si può pretendere ch'essa indichi i motivi per i quali si è astenuta, nell'ambito dei propri poteri discrezionali, dall'adottare provvedimenti diversi da quelli effettivamente adottati.
b) Sul piano dei fatti, si deve rilevare che il regolamento n. 1976/82 menziona l'esistenza di un pregiudizio. Per quanto riguarda gli elementi costitutivi di questo, il regolamento poteva riferirsi al regolamento di base n. 349/81, che conteneva sostanzialmente le informazioni disponibili. D'altra parte, l'esame della situazione concreta esistente al momento dell'adozione degli atti impugnati non ha messo in luce l'esistenza di elementi nuovi.
paragrafo 8
Il regolamento n. 2302/82, che aveva l'unico scopo di completare e modificare il regolamento n. 1976/82, non doveva necessariamente contenere una menzione relativa al pregiudizio.
paragrafo 9
Quanto alla condizione della tutela degli interessi della Comunità, la motivazione è sufficiente. Nel regolamento n. 349/81 si constata l'esistenza di pratiche di dumsping; la denuncia degli impegni assunti in precedenza ha consentito di concludere che esisteva il rischio di un pregiudizio per i produttori comunitari, che metteva in pericolo gli interessi della Comunità.
paragrafo 10
La nozione di «interessi della Comunità» è imprecisa e non contiene elementi che possano costituire oggetto di controllo giurisdizionale. L'applicazione di tale nozione avviene nell'ambito di una valutazione ampiamente discrezionale, di carattere politico-economico, da parte della Commissione e, come viene riconosciuto nella recente giurisprudenza della Corte, non richiede una particolare motivazione.
paragrafo 11
Nel regolamento n. 1976/82 si considera che dalle informazioni in possesso della Commissione non risultava una significativa modifica del margine medio di dumping, constatato nel 1980. Questa affermazione non è inconciliabile con la pubblicazione di un avviso di riesame relativo ai dazi antidumping definitivi, avviso contenente nuove informazioni circa i margini di dumping.
paragrafo 12
Il mantenimento in vigore dei dazi fissati nel 1980 costituisce la prova del fatto che la Commissione non ha voluto pronunziarsi prima del tempo: le informazioni da essa ricevute provenivano da varie parti; talune di esse avevano consentito di accertare l'esistenza di margini di dumping superiori al tasso del 1980 e di giustificare l'applicazione di tassi superiori a quelli in definitiva stabiliti. Non v'è alcuna contraddizione fra l'adozione di provvedimenti provvisori, necessari dopo la denuncia degli impegni, e l'avviso di riesame relativo ai dazi definitivi, poiché l'art. 10, n. 6, consente l'adozione di provvedimenti immediati, indipendentemente da qualsiasi procedimento di revisione.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento › Β — Le domande d'annullamento Sulla ricevibilità › Nel merito › Secondo mezzo
paragrafo 1
Le ricorrenti fanno valere la violazione del regolamento n. 3017/79, in particolare dell'art. 10, n. 6, nonché di principi giuridici generali, e in particolare di quelli di uguaglianza, di obiettività, di giustizia distributiva e di sana amministrazione, nonché del principio secondo cui ogni atto amministrativo deve avere una motivazione accettabile sotto il profilo giuridico, cioè non viziata e pertinente.
paragrafo 2
A torto la Commissione ha ritenuto che l'istituzione di un dazio antidumping provvisorio fosse una conseguenza automatica della denuncia degli impegni assunti in precedenza, senza alcun obbligo di ulteriore verifica delle condizioni legali; essa ha erroneamente ritenuto che le informazioni raccolte nel 1980 fossero sempre valide nel periodo luglio-agosto 1982.
paragrafo 3
La ricorrente Kaiser fa carico, d'altra parte, alla Commissione di aver ritenuto ch'essa abbia effettuato, dopo la denuncia del proprio impegno, importazioni nella Comunità a prezzi inferiori a quelli convenuti nell'impegno stesso.
paragrafo 4
a) In diritto, secondo le ricorrenti, dall'art. 10, n. 6, del regolamento n. 3017/79 risulta che l'istituzione di un dazio antidumping provvisorio non può essere una conseguenza automatica, una sanzione ipso jure, della disdetta degli impegni precedentemente assunti. L'istituzione di un siffatto dazio presuppone l'accertamento delle tre condizioni già ricordate a proposito del primo mezzo. Per valutare se ricorrano dette condizioni, ci si deve servire delle informazioni disponibili. È contraddittorio sostenere che, in diritto, dev'essere soddisfatta una sola condizione, e cioè quella relativa agli interessi della Comunità, e giustificare in fatto gli atti adottati con la considerazione che le nuove informazioni disponibili hanno consentito di ritenere che nel luglio 1982 il margine di dumping poteva essere stato superiore a quello rilevato in media nel 1980. Un atto amministrativo viziato da errore di diritto e/o di fatto ovvero fondato su circostanze di fatto non pertinenti è illegittimo.
b) Sul piano dei fatti, si deve constatare che la motivazione degli atti impugnati non contiene alcun riferimento alla condizione dell'esistenza di un pregiudizio, e si limita ad una semplice affermazione per quanto riguarda l'esistenza della necessità di un intervento comunitario per la salvaguardia degli interessi della Comunità.
paragrafo 5
Quanto alla condizione relativa al dumping, il regolamento n. 1976/82 fa semplicemente rinvio all'inchiesta del 1980, il che è inammissibile per l'istituzione di un dazio nel luglio 1982, tanto più che nello stesso periodo il Consiglio pubblicava un avviso di riesame del regolamento n. 349/81. Perciò, la Commissione si è pronunziata prima di qualsiasi accertamento ed ha agito come se la condizione relativa al dumping non esistesse.
paragrafo 6
Nel regolamento n. 2302/82 ci si limita a prospettare l'ipotesi di dumping, considerando che la ricorrente Kaiser ha probabilmente proceduto ad importazioni a prezzi di dumping dopo la denuncia del proprio impegno. Questo modo di ragionare è inammissibile e, per di più, errato.
paragrafo 7
La Commissione fa evidentemente confusione fra l'ipotesi del pregiudizio e l'ipotesi del dumping, senza d'altronde procedere ad un esame delle pratiche di dumping.
paragrafo 8
L'asserita urgenza non può dispensare la Commissione dal procedere, preliminarmente, ai più elementari accertamenti.
paragrafo 9
Prima di adottare gli atti impugnati, la Commissione non ha preso in considerazione le informazioni disponibili, in particolare quelle contemplate nel suo avviso di riesame. Poiché la situazione economica si era nel frattempo modificata, il fatto che i regolamenti siano stati adottati in tali condizioni fa presumere ch'essi siano basati su errate circostanze di fatto. In ogni caso il modo di procedere della Commissione costituisce una violazione del principio di sana amministrazione: in base alle nuove informazioni, la convenuta avrebbe dovuto assicurarsi della validità delle informazioni raccolte in precedenza.
paragrafo 10
In particolare, erano intervenuti tre fatti nuovi, di cui la Commissione era al corrente e che, sicuramente, costituiscono pertinenti indizi della circostanza che l'istituzione dei dazi provvisori non era giustificata.
paragrafo 11
Primo fatto: le decisioni del ministro francese dell'economia e delle finanze, contemplate nell'avviso di riesame, ed in particolare la decisione 81-18/DC relativa alla situazione della concorrenza nel settore della produzione e della distribuzione dei concimi. Da questa decisione risulta che cinque grandi produttori francesi esercitavano ed esercitano un ampio controllo sul complesso della distribuzione dei concimi azotati sul mercato francese; ciò è in contraddizione con la perdita di una quota del mercato assertivamente constatata nel 1980. Nella decisione si parla di azioni concertate dei produttori francesi, aventi lo scopo e l'effetto di alterare il gioco della concorrenza e di favorire un artificiale aumento dei prezzi. Le ricorrenti si chiedono come ci si possa fondare sul prezzo del mercato francese, rilevato in piena campagna, mentre dalla decisione risulta l'impossibilità quasi assoluta di determinare il prezzo di vendita di un dato concime in ragione del sistema di abbuoni, sconti e garanzie di riduzione dei prezzi. In ragione di questo stato di cose può mettersi in dubbio l'incidenza negativa sui prezzi, assertivamente constatata nel 1980, come conseguenza delle importazioni che sarebbero state effettuate in dumping.
paragrafo 12
Secondo fatto: il rilevante apprezzamento del dollaro rispetto al franco francese ed al marco tedesco, che dal 1980 fa aumentare il costo delle importazioni provenienti dagli Stati Uniti. Si tratta di un fatto nuovo importante, il quale prova che la situazione era cambiata dopo l'inchiesta effettuata nel 1980.
paragrafo 13
Terzo fatto: la diminuzione delle importazioni di concimi azotati liquidi da parte della CEE. Il regolamento n. 2182/80 indica che la quota di mercato spettante alle importazioni è aumentata da 0 nella campagna agricola 1976/77 al 50 % circa, nel 1979/80, in Francia e nella Repubblica federale di Germania. Nell'avviso di revisione la Commissione afferma che, per il periodo giugno 1981 - maggio 1982, la quota di mercato relativa alle importazioni statunitensi era pari al 58 % del mercato tedesco ed al 25 % del mercato francese. Poiché il 90 % delle esportazioni americane sono destinate alla Francia, la quota di mercato del prodotto americano nella Comunità è quindi passata dal 50 % nel 1979/80 al 28,5 % nel 1981/82.
paragrafo 14
A torto la Commissione si basa su un preteso rilevante aumento delle importazioni nel primo trimestre 1982; si deve tener conto dei risultati per l'intera campagna agricola 1981/82 e, per tale campagna considerata nel suo complesso, le importazioni di cui trattasi sono diminuite del 50 % circa rispetto alla campagna 1979/80.
paragrafo 15
Un quarto fatto da prendere in considerazione: i provvedimenti di blocco dei prezzi adottati il 14 giugno 1982 dal ministro francese dell'economica a delle finanze. La Commissione non ha preso in esame l'incidenza di tali provvedimenti, che incontestabilmente hanno l'effetto di alterare il gioco della concorrenza e d'influire sulla formazione dei prezzi sul mercato francese. Poiché, a quell'epoca, i prezzi contemplati dagli impegni assunti erano superiori ai prezzi di vendita francesi sottoposti a blocco, le ricorrenti si chiedono donde potesse provenire il pregiudizio assertivamente constatato.
paragrafo 16
Inoltre, i regolamenti impugnati sarebbero in contrasto con i principi di uguaglianza, di obiettività e di giustizia distributiva.
paragrafo 17
Secondo le ricorrenti esiste un manifesto squilibrio fra i margini di dumping da esse applicati e quelli applicati allo stesso livello da altri importatori. La Commissione non ha d'altronde motivato la differenza fra i tassi rispettivamente applicati alla Transcontinental e alla Kaiser, tanto più che la Transcontinental importa prodotti Kaiser.
paragrafo 18
La Commissione sostiene che anche il secondo mezzo dedotto dalle ricorrenti è infondato in diritto e in fatto.
paragrafo 19
a) L'accertamento relativo alle condizioni cui è subordinata l'istituzione di dazi antidumping provvisori avviene in base alle informazioni disponibili, data la necessità di applicare immediatamente provvedimenti provvisori, non già dopo l'apertura di una nuova inchiesta.
b) Sul piano dei fatti, i dazi in questione sono stati istituiti in base ai risultati delle indagini del 1980, la cui validità è stata accertata nel 1982 mediante le informazioni disponibili in quel momento.
paragrafo 20
Il regolamento n. 1976/82 precisava che dalle informazioni in possesso della Commissione non risultava alcuna significativa modifica del margine di dumping.
paragrafo 21
La Commissione è stata in possesso d'informazioni ricevute sia dalle ricorrenti sia dal «CMC-Engrais»; essa non ha affatto dato la preferenza a quelle fornite da quest'ultimo, dalle quali talvolta risultava un margine di dumping più importante di quello corrispondente ai dazi provvisori fissati al livello dei dazi del regolamento n. 349/81.
paragrafo 22
Quanto al regolamento n. 2302/82, la probabilità, ivi menzionata, dell'esistenza di un dumping è sufficiente, tenuto conto del fatto che la semplice minaccia di un pregiudizio permette di istituire un dazio antidumping e che, nell'ambito dell'art. 10, n. 6, si tratta di adottare provvedimenti urgenti.
paragrafo 23
D'altra parte, non si può ammettere che la Kaiser, per aver disdetto i propri impegni, si trovi in una situazione più favorevole delle imprese sottoposte al regime generale del regolamento n. 349/81.
paragrafo 24
Riguardo ai fatti nuovi invocati dalle ricorrenti, si deve ritenere che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale in materia; le ricorrenti non hanno provato ch'essa sia incorsa in un manifesto errore di fatto.
paragrafo 25
Quanto alle decisioni francesi, gli accertamenti effettuati negli impianti dei produttori francesi non hanno assolutamente permesso di trarne le conseguenze cui pervengono le ricorrenti.
paragrafo 26
Il corso del dollaro non ha potuto esercitare alcuna influenza sul margine di dumping, poiché i prezzi contemplati dagli impegni erano espressi nella stessa moneta; si tratta, d'altra parte, di un fenomeno generale, che non ha alcun impatto immediato sulla validità di un dazio antidumping, a fortiori se si tratta di un dazio provvisorio.
paragrafo 27
Quanto al volume delle importazioni di concimi azotati liquidi nella Comunità, la Commissione era legittimata a prendere in considerazione l'aumento delle importazioni di oltre il 60 % intervenuto durante i primi quattro mesi del 1982, aumento che costituiva un pregiudizio o, quanto meno, una minaccia di pregiudizio. Il pregiudizio può essere arrecato da un dumping sporadico, cioè da importazioni massicce effettuate in un tempo relativamente breve; a maggior ragione, un aumento delle importazioni in un termine relativamente limitato può rivelare una minaccia di pregiudizio, che giustifica provvedimenti provvisori ed urgenti.
paragrafo 28
I provvedimenti di blocco dei prezzi non hanno potuto esercitare alcuna influenza sul margine di dumping, essendo questo determinato dal raffronto tra il valore normale del prodotto ed il suo prezzo all'esportazione, mentre il prezzo di vendita del prodotto comunitario non viene in considerazione. Poiché i provvedimenti in questione erano entrati in vigore soltanto poche settimane prima dell'adozione dei regolamenti impugnati, esse non hanno potuto influire sul pregiudizio.
paragrafo 29
Riguardo agli argomenti basati sulla pretesa violazione di taluni principi giuridici generali si deve considerare che la differenza fra i margini di dumping applicati nei confronti delle ricorrenti e quelli imposti ad altri produttori si giustifica con la considerazione che si tratta, nella fattispecie, di produttori che avevano eccezionalmente importato concimi acquistati da produttori ai quali erano vincolati. In casi del genere non si può prendere in considerazione il prezzo all'esportazione effettivamente pagato, ma ci si deve basare sul prezzo praticato per la prima rivendita del prodotto importato a rivenditori indipendenti, previa deduzione delle spese e del profitto.
paragrafo 30
La differenza fra i tassi rispettivamente applicati alla Transcontinental e alla Kaiser si spiega col fatto che la Transcontinental ha la qualità di intermediario, e non vende negli Stati Uniti; il margine di dumping doveva quindi essere fissato in funzione della media dei margini di dumping altrimenti rilevati. La circostanza che la Transcontinental abbia importato, in un determinato periodo, prodotti acquistati dalla Kaiser non può inficiare questo ragionamento.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento › C — Ricorso per risarcimento
paragrafo 1
Le ricorrenti sostengono che l'illegittimità dei regolamenti impugnati implica un illecito, in quanto se ne desume una grave negligenza da parte della Commissione.
paragrafo 2
Gli atti impugnati non si collocano nell'ambito dell'attività normativa della Commissione: essi costituiscono in realtà decisioni che riguardano direttamente ed individualmente le ricorrenti, quanto meno la Allied, la Transcontinental e la Kaiser.
paragrafo 3
In ogni caso, nella fattispecie si ha una violazione grave di una norma giuridica superiore.
paragrafo 4
Le conseguenze dannose dell'illecito consistono nell'ingente perdita di profitti causata alle ricorrenti dai grandissimi ostacoli frapposti alle esportazioni nel primo semestre 1982 e dall'incidenza sulla situazione da esse acquisita sul mercato comunitario dei concimi.
paragrafo 5
La Commissione dichiara di dubitare della ricevibilità del ricorso per risarcimento, in relazione a quanto stabilito dall'art. 38 del regolamento di procedura: le ricorrenti non forniscono alcuna precisazione sull'illecito, limitandosi a far valere l'illegittimità dei regolamenti impugnati.
paragrafo 6
Questi rientrano nell'attività normativa della Commissione; si dovrebbe quindi provare, a suo carico, una violazione grave di una norma giuridica superiore.
paragrafo 7
Le ricorrenti non hanno, d'altra parte, fornito indicazioni quanto all'esistenza e all'entità del danno eventualmente subito; gli unici elementi da esse indicati si riferiscono al primo semestre 1982, cioè ad un periodo anteriore all'adozione dei regolamenti.
paragrafo 8
Le ricorrenti non hanno neppure dimostrato l'esistenza di un nesso di causalità tra l'eventuale illecito ed il danno ch'esse avrebbero subito.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
I ricorrenti Allied Corporation, aw. Levy Morelle e Transcontinental Fertilizer Company, rappresentati dagli avv.ti Lebrun e D'Hondt, la ricorrente Kaiser Aluminium and Chemical Corporation, rappresentata dall'avv. Hooper, e la Commissione, rappresentata dal sig. Gilsdorf e dall'aw. Jacob, hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti loro rivolti dalla Corte nell'udienza dell'8 novembre 1983.
paragrafo 2
Le ricorrenti hanno fatto valere che, secondo la sentenza della Corte 4 ottobre 1983 (causa 191/82, Fediol), la ricevibilità dei ricorsi è incontestabile.
paragrafo 3
Sviluppando il mezzo di difetto di motivazione degli atti impugnati, esse hanno sostenuto, per quanto riguarda l'obbligo formale di motivazione, che le decisioni impugnate non sono motivate per quanto riguarda l'esistenza del dumping e l'incidenza sugli interessi della Comunità, nonché, sul piano della fondatezza dei motivi, che le importazioni provenienti dagli Stati Uniti d'America hanno subito, nel periodo considerato, un vero e proprio crollo e sono, attualmente, del tutto cessate.
paragrafo 4
A torto la Commissione avrebbe applicato nella fattispecie il principio dell'automatismo fra il recesso dagli impegni e l'imposizione di dazi antidumping provvisori.
paragrafo 5
L'avviso di riesame pubblicato il 16 luglio 1982 avrebbe dato luogo al regolamento del Consiglio 17 gennaio 1983, n. 101, che istituisce un dazio antidumping definitivo su alcune importazioni di concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America (GU L 15, pag. 1), al regolamento della Commissione 2 febbraio 1983, n. 290 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di concimi costituiti da una soluzione di urea e di nitrato d'ammonio originari degli Stati Uniti d'America (GU L 33, pag. 9) e al regolamento del Consiglio 29 luglio 1983, n. 2193, che accetta l'impegno assunto nell'ambito della procedura di revisione dell'azione antidumping riguardante le importazioni di concime costituite da una soluzione di urea e di nitrato d'ammonio (UNA), originario degli Stati Uniti d'America, e che conclude questa procedura (GU L 211, pag. 1). Attualmente, nel settore dei concimi in soluzioni liquide importati dagli Stati Uniti, esistono quattro regimi diversi, e quello applicato alle società ricorrenti costituisce un vero e proprio regime sanzionatorio.
paragrafo 6
Tenuto conto del prezzo delle importazioni provenienti dagli Stati Uniti e del loro volume, i vari apprezzamenti del dollaro USA hanno avuto l'effetto di rendere non più competitivi i prezzi americani.
paragrafo 7
Le tre imprese che avevano assunto un impegno e non l'hanno denunciato hanno, di fatto, abbandonato il mercato europeo.
paragrafo 8
La Commissione pur insistendo nell'eccezione di irricevibilità sollevata contro il ricorso originariamente proposto dalla società Demufert, ha considerato che gli argomenti svolti pro o contro la ricevibilità dei ricorsi delle altre società si compensano; in ogni caso, il controllo giurisdizionale nel merito dovrebbe essere in particolare limitato per quanto riguarda i provvedimenti antidumping provvisori.
paragrafo 9
In merito alle conseguenze dell'avviso di riesame pubblicato il 16 luglio 1982, si dovrebbe a suo avviso distinguere fra due tipi di procedimento riguardanti l'uno le società che hanno denunciato il proprio impegno, l'altro le imprese che non avevano assunto alcun impegno.
paragrafo 10
Il volume delle esportazioni di concimi americane non ha registrato, dal 1980 al 1982, l'evoluzione indicata dalle ricorrenti.
paragrafo 11
Quanto alla motivazione, si dovrebbe tener conto, in primo luogo, del carattere urgente dei regolamenti impugnati e del fatto che le ricorrenti hanno rifiutato la propria collaborazione in materia d'informazione, come pure, in secondo luogo, della circostanza che le autorità comunitarie dispongono di un amplissimo potere discrezionale, di carattere economico e politico per quanto riguarda la nozione di interesse della Comunità e che questa non richiede una particolare motivazione, soprattutto qualora si tratti di istituire un dazio provvisorio.
paragrafo 12
La Commissione era legittimata ad adottare gli atti impugnati in base alle informazioni in suo possesso al momento dell'emanazione del regolamento n. 349/81; la validità di tali informazioni ha trovato conferma in seguito.
paragrafo 13
L'apprezzamento del dollaro non ha potuto avere alcuna influenza sul margine di dumping, poiché gli elementi da prendere in considerazione in proposito sono tutti espressi in dollari; d'altra parte, gli impegni assunti da taluni esportatori hanno essi stessi contribuito a frenare le importazioni provenienti dagli Stati Uniti. I prezzi dei concimi esportati dagli Stati Uniti restano largamente competitivi rispetto al prezzo dei concimi di produzione comunitaria.
paragrafo 14
Nessuna delle imprese che hanno rispettato i loro impegni ha esportato successivamente all'adozione del primo regolamento che istituisce un dazio definitivo; gli impegni assunti restano in vigore.
paragrafo 15
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 10 gennaio 1984.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 22 settembre 1982, la società di diritto dello Stato del New Jersey (USA) Alied Corporation, con sede in Morristown (in prosieguo «Allied»), la società anonima di diritto belga Demufert, con sede in Bruxelles, attualmente in stato di fallimento (in prosieguo «Demufert») e la società di diritto dello Stato della Pennsylvania (USA) Transcontinental Fertilizer Company, con sede in Filadelfia (in prosieguo «Transcontinental»), hanno proposto a questa Corte, in forza dell'art. 173, 2° comma, del Trattato CEE, un ricorso inteso all'annullamento del regolamento della Commissione 19 luglio 1982, n. 1976, che istituisce un dazio antidumping provvisorio su talune importazioni di concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America (GU L 214, pag. 7), e del regolamento della Commissione 18 agosto 1982, n. 2302, recante modifica del suddetto regolamento (GU L 246, pag. 5), adottato in forza del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1979, n. 3017, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 339, pag. 1) nonché alla condanna della Commissione al risarcimento dei danni.
punto 2
Con atto depositato in cancelleria il 15 ottobre 1982, la società di diritto dello Stato del Delaware (USA) Kaiser Aluminium and Chemical Corporation, con sede in Wilmington (in prosieguo «Kaiser», ha proposto alla Corte un ricorso avente lo stesso oggetto. I ricorsi sono stati riuniti ai fini del procedimento e della sentenza con ordinanza 15 dicembre 1982.
SENTENZA › In diritto › Le norme vigenti e l'oggetto dei ricorsi
punto 3
Si deve ricordare che, in seguito ad una denuncia presentata dall'organizzazione rappresentativa dell'industria europea dei concimi azotati e fosfatici, la Commissione iniziava, nel 1980, un procedimento d'inchiesta relativo alle importazioni di taluni concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America ed istituiva, col suo regolamento n. 2182/80 (GU L 212, pag. 43), un dazio antidumping provvisorio sui prodotti in questione.
punto 4
Con decisione 9 febbraio 1981, n. 81/35 (GU L 39, pag. 35), la Commissione accettava gli impegni assunti, nell'ambito del procedimento antidumping, dalle ricorrenti Allied, Transcontinental e Kaiser, nel senso che queste avrebbero aumentato i propri prezzi ad un livello sufficiente per eliminare i margini di dumping, accertati nella misura del 6,5 % per le prime due società e del 5 % per la Kaiser. Col regolamento n. 349/81, adottato in pari data (GU L 39, pag. 4), il Consiglio istituiva un dazio antidumping definitivo sui concimi contenenti una soluzione di urea e di nitrato d'ammonio, della sottovoce ex 31.02 C della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 31.02-90, originari degli Stati Uniti d'America, fissando detto dazio al 6,5 % del valore in dogana. Nel 23° punto della motivazione di questo regolamento si dichiara che la Allied, la Kaiser e la Transcontinental avevano volontariamente assunto l'impegno di rialzare i loro prezzi sino ad un livello sufficiente ad eliminare i margini di dumping e che la Commissione aveva accettato tali impegni. Conseguentemente, l'art. 2 del regolamento dichiara che il dazio antidumping non si applica ai concimi esportati da talune imprese americane, fra le quali le società Allied, Kaiser e Transcontinental.
punto 5
Dal fascicolo risulta che, in seguito a domande di riesame presentate da un «importante esportatore statunitense» e dalla società Demufert, da un lato, e dall'organizzazione rappresentativa delle industrie europee, dall'altro, la Commissione pubblicava, il 16 luglio 1982, un avviso di revisione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America (GU n. C 179, pag. 4).
punto 6
Poiché, alla stessa epoca, con lettere rispettivamente datate 7 giugno e 2 luglio 1982, la Allied e la Transcontinental recedevano dai propri impegni, la Commissione istituiva, col regolamento n. 1976/82, un dazio antidumping provvisorio sui concimi esportati da queste due società, fissando l'aliquota del 6,5 % del valore in dogana. In seguito al telex 23 luglio 1982, col quale anche la Kaiser recedeva dai propri impegni, la Commissione modificava, col regolamento n. 2302/82, il suddetto regolamento confermando la riscossione di un dazio antidumping del 6,5 % sulle esportazioni della Allied e della Transcontinental e fissando un dazio del 5 % a carico delle esportazioni della Kaiser. La presente controversia riguarda questi due regolamenti.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità
punto 7
La Commissione solleva un'eccezione di irricevibilità nei confronti del ricorso proposto dalla Demufert. Essa fa valere che questa ricorrente, data la sua qualità di importatrice indipendente, non è legittimata, tenuto conto dell'art. 173, 2° comma, del Trattato, a chiedere l'annullamento dei due regolamenti di cui si contesta la validità. Secondo la Commissione, l'imposizione del dazio antidumping che risulta dai regolamenti controversi — i quali costituirebbero semplicemente atti complementari del regolamento n. 349/81 che istituisce un dazio antidumping definitivo — riguardano la Demufert soltanto in ragione della sua qualità obiettiva di importatore. Perciò, in conformità alla costante giurisprudenza della Corte (cfr., da ultimo, la sentenza 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse Italia, Race. pag. 3463, punto 9 della motivazione), gli atti impugnati non riguardano direttamente ed individualmente la ricorrente, come richiesto dall'art. 173, 2° comma.
punto 8
Per quanto riguarda le altre ricorrenti, la Commissione si limita ad esprimere dubbi circa la ricevibilità dei ricorsi. Da una parte, essa ammette che le imprese in questione sono considerate in modo del tutto specifico sia nel regolamento n. 349/81 sia nei regolamenti impugnati, adottati in seguito al recesso delle ricorrenti dagli impegni ch'esse avevano individualmente assunto; essa ammette anche che avendo la qualità di produttori e di esportatori, queste imprese non hanno alcuna garanzia di tutela giurisdizionale negli Stati membri della Comunità, poiché soltanto l'importazione dà luogo alla riscossione del dazio antidumping e perciò esse potrebbero proporre un ricorso soltanto tramite importatori dei loro prodotti. D'altra parte, la Commissione ritiene che i regolamenti contestati non hanno altro effetto che quello di sottoporre le ricorrenti, in seguito al recesso dai loro impegni, al regime generale del regolamento n. 349/81, per il quale è incontestabile che si tratta di un regolamento in quanto riguarda tutte le importazioni del prodotto in questione provenienti dagli Stati Uniti d'America. Dal punto di vista dell'economia processuale, non sarebbe auspicabile offrire un mezzo d'impugnazione parallela rispetto ai ricorsi eventualmente proposti dinanzi ai giudizi nazionali contro la riscossione del dazio antidumping conseguente alle denunce da parte di importatori. Infine, la Commissione richiama l'attenzione sulle «strane» conseguenze implicite nell'ammissione dei ricorsi, poiché questa equivarrebbe a riconoscere ai provvedimenti antidumping duplice natura, dal momento che gli stessi atti verrebbero qualificati come «decisioni» nei confronti di talune imprese e come «regolamenti» nei confronti di tutte le altre.
punto 9
Durante la fase orale del procedimento, la Commissione, dopo essersi ancora una volta opposta alla ricevibilità del ricorso della Demufert, ha fatto presente che, in definitiva, essa propendeva per la ricevibilità del ricorso diretto da parte delle imprese dei paesi terzi e, in ogni caso, delle imprese ricorrenti, in quanto queste erano state espressamente menzionate nella motivazione e nel dispositivo degli atti impugnati. La Commissione considera che questo modo di procedere avrebbe effetti favorevoli per gli interessi delle imprese comunitarie nei paesi terzi in caso di procedure antidumping nei loro confronti, specialmente negli Stati Uniti d'America, in cui le imprese dei paesi terzi hanno ampie possibilità di ricorso. Secondo la Commissione, per motivi di reciprocità, sarebbe opportuno offrire analoghe garanzie nell'ambito del sistema giurisdizionale della Comunità.
punto 10
Le questioni di ricevibilità sollevate dalla Commissione devono essere risolte tenendo conto del sistema istituito dal regolamento n. 3017/79 e, in particolare, della natura dei provvedimenti antidumping da questo contemplati, alla luce dell'art. 173, 2° comma, del Trattato CEE.
punto 11
A termini dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 3017/79, «i dazi antidumping o di compensazione, applicabili a titolo provvisorio o definitivo, sono istituiti tramite regolamento». Benché, per l'applicazione dell'art. 173, 2° comma, questi provvedimenti abbiano effettivamente, per la loro natura e per la loro portata carattere normativo, in quanto si applicano a tutti gli operatori economici interessati, non è tuttavia escluso che le loro disposizioni riguardino direttamente e individualmente quei produttori ed esportatori cui vengono imputate le pratiche di dumping. Dall'art. 2 del regolamento n. 3017/79 risulta infatti che i dazi antidumping possono essere istituiti soltanto in base ad accertamenti effettuati mediante indagini sui prezzi di produzione e sui prezzi d'esportazione di determinate imprese.
punto 12
Ne consegue che gli atti che istituiscono dazi antidumping possono riguardare direttamente e individualmente le imprese produttrici ed esportatrici che possono dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione o del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie.
punto 13
Come è stato giustamente osservato dalla Commissione, il riconoscere un diritto di azione ad imprese in tal modo qualificate, in conformità ai principi dell'art. 173, 2° comma, non rischia di creare una duplice giurisdizione, poiché i giudici nazionali possono essere aditi soltanto in seguito alla riscossione del dazio antidumping, normalmente versato da un importatore residente nella Comunità. In questa materia, non v'è motivo di temere una divergenza di orientamenti giurisprudenziali, poiché, grazie al sistema del rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, soltanto la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi definitivamente sulla validità degli atti normativi contestati.
punto 14
Ne consegue che i ricorsi depositati dalla Allied, dalla Kaiser e dalla Transcontinental sono ricevibili. In effetti, queste tre imprese hanno assunto un impegno ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 3017/79; a questo titolo, l'art. 2 del regolamento n. 349/81 le riguarda individualmente e, in seguito al loro recesso dagli impegni assunti, la loro situazione particolare ha costituito oggetto dei regolamenti impugnati.
punto 15
Diversa è invece la situazione della Demufert, poiché in questo caso si tratta di un'impresa importatrice avente sede in uno degli Stati membri, la quale non è stata presa in considerazione da alcuno degli atti impugnati. Stando così le cose, gli effetti dei regolamenti controversi riguardano questa ricorrente soltanto in quanto essa rientra, obiettivamente, nel campo d'applicazione delle norme ivi contenute. La circostanza, non contestata, che la Demufert abbia agito, in realtà, come intermediaria per l'importazione dei prodotti della società Allied non influisce su tale conclusione. A differenza, infatti, di quanto era avvenuto nel caso esaminato dalla Corte nella sentenza 29 marzo 1979 (causa 113/77, NTN Toyo Bearing Company Ltd e a.. Race, pag. 1185, punto 9 della motivazione), nella presente fattispecie l'esistenza del dumping è stata accertata, come indicato nel decimo punto del preambolo del regolamento n. 349/81, in base al prezzo d'esportazione dei produttori americani e non in base al prezzo di rivendita praticato dagli importatori europei, cosicché la Demufert, a differenza dei produttori e degli esportatori, non è stata direttamente presa in considerazione per gli accertamenti relativi all'esistenza di una pratica di dumping. Si deve mettere in rilievo che, in quanto è stata costretta al pagamento di dazi antidumping, la ricorrente ha la possibilità di agire dinanzi al giudice nazionale competente facendo valere le proprie ragioni contro la validità dei regolamenti contestati.
punto 16
Ne consegue che il ricorso della Demufert dev'essere dichiarato irricevibile.
SENTENZA › In diritto › Nel merito
punto 17
Le ricorrenti deducono due serie di mezzi per contestare la validità dei regolamenti che hanno sottoposto a dazi antidumping l'importazione dei loro prodotti. Da una parte, esse sostengono che i regolamenti impugnati sono, sotto vari profili, privi di motivazione. Dall'altra, esse considerano che la Commissione ha omesso di prendere in considerazione il fatto che, dopo l'istituzione dei dazi antidumping col regolamento n. 349/81, la situazione è mutata sotto vari aspetti e la Commissione ha quindi a torto presunto la persistenza di un effetto di dumping.
SENTENZA › In diritto › Sul mezzo relativo al difetto di motivazione
punto 18
Secondo le ricorrenti, in seguito al loro recesso dai propri impegni, la Commissione aveva istituito a loro carico, coi regolamenti nn. 1976/82 e 2302/82, un dazio antidumping in base ad una motivazione puramente formale, senza aver effettuato una nuova inchiesta per stabilire se la riscossione di detto dazio fosse giustificata nel loro caso. Esse rilevano in particolare che, nella motivazione del regolamento n. 2302/82, la Commissione dichiara che i prodotti della società Kaiser, importati dopo che questa aveva denunciato il proprio impegno, erano stati «probabilmente» importati a prezzi inferiori a quelli concordati nell'impegno, e quindi in condizioni di dumping.
punto 19
Questo argomento dev'essere valutato alla luce delle condizioni stabilite dall'art. 10, n. 6, del regolamento n. 3017/79, di cui è opportuno ricordare il testo :
«Quando un impegno è stato denunciato o quando essa abbia motivo di ritenere o di sospettare che non è stato rispettato e che è necessaria un'ulteriore inchiesta, la Commissione informa senza indugio gli Stati membri e riapre la procedura. Inoltre, se gli interessi della Comunità esigono siffatto intervento, essa applica immediatamente misure provvisorie basandosi sulle informazioni di cui dispone».
punto 20
Questa disposizione dev'essere interpretata alla luce del 15 ° punto della motivazione, secondo cui «è necessario che il processo decisionale della Comunità consenta un'azione rapida ed efficace, in particolare mediante misure adottate dalla Commissione come, ad esempio, la riscossione di dazi provvisori».
punto 21
Dalla citata disposizione risulta che, qualora un impegno sia stato denunciato, la Commissione deve applicare entro il più breve termine provvedimenti provvisori, qualora ritenga che un siffatto intervento sia dettato dagli interessi della Comunità. Precisando che la Commissione adotta tali provvedimenti «basandosi sulle informazioni di cui dispone», il regolamento fa intendere che la Commisisone non deve necessariamente procedere ad una nuova inchiesta, ma deve normalmente provvedere in base ai dati raccolti all'epoca in cui sono stati sottoscritti gli impegni nel frattempo denunciati. Poiché la stessa sottoscrizione di un impegno consente di presumere l'effettiva esistenza del dumping, non si può pretendere che la Commissione apra una nuova inchiesta al momento in cui un siffatto impegno viene denunciato. In un caso del genere, l'estensione, alle imprese di cui trattasi, delle disposizioni che ad esse avrebbero dovuto applicarsi al di fuori di qualsiasi impegno appare come un atto normale da parte della Commissione.
punto 22
Qualora un'impresa, al momento di denunciare il proprio impegno, ritenga che esistano ragioni per riesaminare il suo caso e per esentarla, nonostante la denuncia, dalla riscossione di qualsiasi dazio antidumping, spetta ad essa sottoporre alla Commissione gli adeguati elementi di prova.
punto 23
Ora, dal fascicolo non risulta che, all'epoca considerata, le ricorrenti abbiano fornito nuove prove alla Commissione. Non si può quindi criticare il fatto che questa abbia preso in considerazione gli interessi della Comunità ed abbia riesaminato sommariamente la situazione per estendere alle ricorrenti i dazi antidumping quali apparivano giustificati al momento dell'inchiesta sulla quale si basava il regolamento n. 349/81.
punto 24
Quanto all'uso del termine «probabilità» nella motivazione del regolamento n. 2302/81 nei confronti della società Kaiser, è sufficiente osservare che, trattandosi di un dazio provvisorio, la Commissione poteva, tenuto conto dei fatti accertati anteriormente, limitarsi a prendere in considerazione la possibilità di importazioni per istituire un dazio corrispondente al margine di dumping anteriormente accertato, al fine di impedire vendite a prezzi anormalmente bassi.
punto 25
Questi mezzi vanno perciò disattesi.
SENTENZA › In diritto › Sui fatti nuovi dedotti dalle ricorrenti
punto 26
Le ricorrenti fanno valere che, posteriormente al regolamento n. 349/81, sarebbero intervenuti vari fatti nuovi che la Commissione avrebbe omesso di prendere in considerazione nell'adottare i provvedimenti controversi. Esse si riferiscono, in proposito, a tre ordini di circostanze:
a) Un complesso di decisioni adottate, il 7 dicembre 1981, dal Ministro francese dell'economia e delle finanze, in seguito ad un parere della Commissione per la concorrenza relativo alla situazione della concorrenza nel settore della produzione e della distribuzione dei concimi (Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation, n. 23, del 12 dicembre 1981), dal quale si desumerebbe che esisteva, all'epoca considerata, un'intesa in materia di prezzi sul mercato francese dei concimi. Inoltre, la ricorrente Kaiser si riferisce ai provvedimenti di blocco dei prezzi adottati il 14 giugno 1982 dal Governo francese. Le ricorrenti sostengono che, stando così le cose, i prezzi di vendita dei concimi sul mercato francese erano stati falsati, di guisa che non sarebbe più possibile accertare l'esistenza di un effetto di dumping;
b) il costante apprezzamento del dollaro sul mercato dei cambi, che avrebbe implicato il continuo rincaro delle importazioni americane sul mercato europeo;
e) la diminuzione, all'epoca considerata, delle importazioni di concimi in soluzione sul mercato europeo. La società Kaiser, in particolare, osserva che le proprie importazioni erano totalmente cessate.
punto 27
Su questi argomenti è necessario fare anzitutto un'osservazione di carattere generale. Secondo l'art. 2 del regolamento n. 3017/79, l'esistenza di un margine di dumping viene accertata mediante un raffronto tra il prezzo all' esportazione nella Comunità ed il «valore normale» del prodotto in questione, cioè, in primo luogo, il prezzo pagato per l'analogo prodotto destinato al consumo nel paese d'origine. Le ricorrenti non hanno fornito alcuna indicazione che consenta di ritenere che il margine di dumping, così definito, abbia subito variazioni dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 349/81 che istituiva un dazio antidumping definitivo. In particolare, si deve osservare che, poiché nella fattispecie tutti i prezzi che servono a calcolare il margine di dumping erano espressi in dollari, le oscillazioni di questa moneta rispetto alle monete europee sono prive di incidenza sulla determinazione del margine di dumping. Ne consegue che i «fatti nuovi» dedotti dalle ricorrenti possono essere rilevanti soltanto ai fini della determinazione del «pregiudizio», ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 3017/79, subito dai produttori europei.
punto 28
Quanto ai provvedimenti adottati dal Governo francese, la Commissione ha svolto argomenti convincenti per dimostrare ch'essi non hanno avuto influenza decisiva sull'accertamento dell'esistenza di un danno per l'industria europea. Senza contestare il fatto che il mercato francese costituisce lo sbocco principale per le importazioni di cui trattasi nella Comunità, la Commissione sostiene di aver accertato l'esistenza di un danno in base ad indagini indipendenti da quelle delle autorità francesi. Essa mette in rilievo che i pareri della Commissione per la concorrenza e le correlative decisioni del ministro francese dell'economia e delle finanze riguardano il mercato dei concimi nel suo complesso, non già il mercato specifico per il quale è stato constatato l'effetto di dumping, e che tali atti risalgono ad un periodo coincidente solo parzialmente con quello cui si riferivano le verifiche che sono all'origine dei provvedimenti contestati.
punto 29
Quanto al rialzo del corso del dollaro ed all'andamento delle importazioni, la Commissione richiama l'attenzione sul fatto che, se è vero che il volume delle importazioni di concimi azotati liquidi di origine americana nella Comunità è diminuito nel 1981/82, le importazioni hanno registrato un notevole aumento nel corso del primo trimestre 1982, nonostante il rincaro del dollaro. Se ne deve desumere che questo fattore non ha avuto l'effetto di neutralizzare il danno arrecato ai produttori europei.
punto 30
Gli argomenti svolti dalle ricorrenti non sono atti a provare che la Commissione abbia commesso errori manifesti nell'accertare l'esistenza, per l'industria europea, di un danno in seguito alla pratica di dumping, secondo i criteri fissati dall'art. 2 del regolamento n. 3017/79. L'esame dei fatti allegati dalle ricorrenti permette quindi di concludere che alla Commissione era lecito ritenere che, in seguito alla denuncia degli impegni delle ricorrenti, l'interesse della Comunità richiedesse provvedimenti provvisori immediati, onde evitare un danno per i produttori comunitari.
punto 31
Anche questi mezzi devono perciò essere disattesi.
punto 32
Da tutto quanto precede risulta che il ricorso delle società Allied, Transcontinental e Kaiser dev'essere respinto. Di conseguenza, i ricorsi per risarcimento, connessi al ricorso per annullamento, sono privi d'oggetto e devono anch'essi essere respinti.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 33
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti; le spese vanno quindi poste a loro carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
Io È irricevibile il ricorso proposto dall'avv. Michel Levy Morelle, in qualità di curatore del fallimento della società Demufert; sono respinti i ricorsi delle società Allied Corporation, Transcontinental Fertilizer Company e Kaiser Aluminium and Chemical Corporation.
2° Le spese sono poste a carico delle ricorrenti.
Firme
Mertens de Wilmars
Koopmans
Bahlmann
Galmot
Pescatore
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Bosco
Everling
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 21 febbraio 1984.
Per il cancelliere
H. A. Rühi
amministratore principale
Il presidente
J. Mertens de Wilmars