Sez. 1, Sentenza n. 8271 del 07/06/1983 Ud. (dep. 15/10/1983) Rv. 160677 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - TEORIA MONISTICA - CONSEGUENZE - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO MONISTICO - LIMITI.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - TEORIA MONISTICA - CONSEGUENZE - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO MONISTICO - LIMITI.*
In base al principio della teoria monistica accolto nel nostro ordinamento penalistico, nel caso di concorso di più persone in una impresa criminosa, tutti i compartecipi debbono rispondere dei reati che obiettivamente dipendono dall'Azione criminosa concordata; che si ricolleghino, cioè, a tale Azione con nesso causale fisico o psichico e tale responsabilità deve essere affermata anzitutto in ordine ai reati che rientrano nel piano concordato, ma anche a quelli che, pure esulando da tale piano, si collegano a questo sotto l'aspetto ontologico o materiale, posto che il reato diverso da quello concordato costituisce uno sviluppo logicamente prevedibile di quest'ultimo, nel senso, cioè, che la partecipazione al reato concordato comporta la consapevole accettazione di tutto ciò che costituisce, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, lo sviluppo dell'Azione. (V mass n 154649; (V mass n 154825; (V mass n 154824).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)