Sez. 2, Sentenza n. 185 del 26/01/1972 (Rv. 355974 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - CONCESSIONE - IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DEL DIRITTO ALLA PENSIONE D'INVALIDITA - CONTENUTO DI DECLARATORIA IURIS - CLAUSOLA DI PROVVISORIA ESECUZIONE - INEFFICACIA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - CONCESSIONE - IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DEL DIRITTO ALLA PENSIONE D'INVALIDITA - CONTENUTO DI DECLARATORIA IURIS - CLAUSOLA DI PROVVISORIA ESECUZIONE - INEFFICACIA.*
La sentenza provvisoriamente eseguibile con la quale viene dichiarato il diritto dell'assicurato alla pensione d'invalidita da liquidarsi nei modi di legge, ha, come ogni pronuncia di condanna generica, il contenuto di una mera declaratoria juris. La clausola di provvisoria esecuzione va riferita alle pronuncie suscettibili di esecuzione immediata, quali quelle sulle spese di lite, e non anche al sancito Obbligo di concessione e di pagamento della pensione, la cui attuazione ha per presupposto l'espletamento di un'apposita procedura concludentesi con il rilascio del certificato di pensione. (V 1825'71, mass n 352351).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 76, Legge 05/02/1957 num. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 84, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)