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Sez. 3, Sentenza n. 2996 del 23/10/1971 (Rv. 354276 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (FALSUS PROCURATOR) (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA - EFFETTI NEI CONFRONTI DEL RAPPRESENTATO - NECESSITA DELLA RATIFICA - MODALITA - SUSSISTENZA DELLA RATIFICA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354276-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (FALSUS PROCURATOR) (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA - EFFETTI NEI CONFRONTI DEL RAPPRESENTATO - NECESSITA DELLA RATIFICA - MODALITA - SUSSISTENZA DELLA RATIFICA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il negozio rappresentativo concluso dal falsus procurator, come negozio soggettivamente complesso a formazione successiva, e idoneo a produrre i suoi effetti nella sfera giuridica del rappresentato qualora si verifichi la condicio iuris della ratifica da parte di quest'ultimo consistente nella manifestazione della sua volonta, expressis verbis o per facta concludentia, di far proprio il negozio stesso conoscendone esattamente il contenuto. L'accertamento del giudice di merito sulla ricorrenza o meno della ratifica, involgendo un apprezzamento di fatto, e incensurabile in Sede di legittimita. (Conf 3747'69, mass n 344004; 3113'69, mass n 343063).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)