Sez. 3, Sentenza n. 226 del 11/11/1986 Ud. (dep. 12/01/1987) Rv. 174788 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - INGIUSTI PROFITTI - NECESSITÀ CHE SIA DI ORDINE PATRIMONIALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: OROLOGIO SOTTRATTO CON VIOLENZA E GETTATO IN MARE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - INGIUSTI PROFITTI - NECESSITÀ CHE SIA DI ORDINE PATRIMONIALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: OROLOGIO SOTTRATTO CON VIOLENZA E GETTATO IN MARE.*
Ai fini della sussistenza del delitto di rapina, non è necessario che l'ingiusto profitto sia costituito da una utilità di natura patrimoniale, ma è sufficiente anche la sola finalità di umiliare la persona offesa. (nella specie la suprema Corte ha annullato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la rapina, derubricandola in danneggiamento aggravato, poiché gli imputati avevano gettato subito in mare l'orologio violentemente sottratto alla vittima al fine di danneggiarlo o disperderlo). (Conf mass n 145459; (Conf mass n 143540; (Conf mass n 136663; (Conf mass n 118037).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)