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Sez. L, Sentenza n. 10657 del 20/05/2005 (Rv. 581655 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Disciplina "ex" artt. 7 e 8 legge n. 890 del 1982 - Destinatario usufruente del servizio di casella postale - Influenza sulle modalità di notifica da parte dei terzi - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581655-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

In materia di notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale, la scelta del destinatario di avvalersi per il ricevimento della posta del servizio di casella postale non comporta alcuna deroga alla disciplina generale posta dalla legge n. 890 del 1982, che prevede all'art. 7, come regola generale, la consegna del piego a mani proprie del destinatario e, in mancanza, che questi sia avvisato con le modalità previste dall'art. 8 (v. Corte costituzionale n. 346 del 1998), e, pertanto, non può assumere rilevanza nei confronti dei terzi, i quali hanno diritto di confidare nell'avvenuta notifica, una volta eseguite le normali operazioni di recapito postale previste dalla legge. (Fattispecie relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo proposta oltre il termine di legge decorrente dalla notifica del decreto secondo le modalità di cui agli artt. 7 e 8 legge n. 890\82).

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 655 art. 155, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)