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Sez. 1, Sentenza n. 14 del 12/01/1968 Ud. (dep. 08/05/1968) Rv. 107876 - 01

REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE -APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA -VALUTAZIONE DEL REATO E DELLE CIRCOSTANZE SUBIETTIVE - VALUTAZIONE DELLE ATTENUANTI - PRECLUSIONI.*
Stato
decisa il 1968-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/107876-01

REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE -APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA -VALUTAZIONE DEL REATO E DELLE CIRCOSTANZE SUBIETTIVE - VALUTAZIONE DELLE ATTENUANTI - PRECLUSIONI.*

L'Obbligo del giudice di pronunciarsi su una causa estintiva del reato, comporta necessariamente la valutazione del fatto reato nel suo nomen iuris e delle circostanze subiettive che consentano l'applicazione del decreto di amnistia, anche oltre i limiti del devoluto, ma non fa venir meno le preclusioni che, per difetto di impugnazione, ostano alla valutazione di attenuanti, alla concessione delle quali possa essere subordinata l'applicazione dell'amnistia.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)