Sez. 1, Sentenza n. 5401 del 15/10/1981 (Rv. 416109 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONCORDATO PREVENTIVO E FALLIMENTARE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO FALLIMENTARE - TASSABILITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONCORDATO PREVENTIVO E FALLIMENTARE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO FALLIMENTARE - TASSABILITÀ.*
Ai sensi e sotto il vigore degli artt. 32 e 126 della tariffa allegato a alla legge di registro di cui al R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, in relazione all'art. 4 secondo comma della legge stessa, la sentenza che omologa il concordato fallimentare, quale atto che rende concreti e produttivi di effetti gli impegni previsti nella proposta di concordato, costituisce l'oggetto diretto della tassazione (proporzionale) sia con riguardo alle obbligazioni, sia con riguardo ai trasferimenti di beni derivanti dal concordato stesso. (V. 119/80, mass. N. 403500).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 4, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 32 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 126, Legge Falliment. art. 130, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)