Sez. 1, Sentenza n. 194 del 07/02/1963 (Rv. 260250 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - FACOLTATIVO - AUTONOMIA DELLE CAUSE - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - FACOLTATIVO - AUTONOMIA DELLE CAUSE - CONSEGUENZE.*
Poiche il litisconsorzio facoltativo, di cui all'art 103 cod proc civ, si risolve in una connessione impropria, esso lascia immutata la posizione processuale delle parti rispetto a ciascuna litè le cause rimangono pur sempre distinte ed ogni causa rimane individuata dalle persone dei legittimi contraddittori, rispetto all'oggetto di ciascuna e al rapporto sostanziale controverso, senza che si verifichi alcun mutamento o alcuna interferenza nella posizione processuale delle diverse parti. Da cio scaturisce la conseguenza che la sentenza che definisce un tale processo e unica solo formalmente, ma, in realta consta di tante distinte pronunce quante sono le cause con essa decisè ed il sistema delle impugnazioni e regolato separatamente nei riguardi di ogni pronuncia, restando percio ciascuna decisione soggetta al mezzo di impugnazione che ad essa e proprio. (Conf 2056/51).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)