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Sez. 1, Sentenza n. 194 del 07/02/1963 (Rv. 260250 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - FACOLTATIVO - AUTONOMIA DELLE CAUSE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1963-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260250-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - FACOLTATIVO - AUTONOMIA DELLE CAUSE - CONSEGUENZE.*

Poiche il litisconsorzio facoltativo, di cui all'art 103 cod proc civ, si risolve in una connessione impropria, esso lascia immutata la posizione processuale delle parti rispetto a ciascuna litè le cause rimangono pur sempre distinte ed ogni causa rimane individuata dalle persone dei legittimi contraddittori, rispetto all'oggetto di ciascuna e al rapporto sostanziale controverso, senza che si verifichi alcun mutamento o alcuna interferenza nella posizione processuale delle diverse parti. Da cio scaturisce la conseguenza che la sentenza che definisce un tale processo e unica solo formalmente, ma, in realta consta di tante distinte pronunce quante sono le cause con essa decisè ed il sistema delle impugnazioni e regolato separatamente nei riguardi di ogni pronuncia, restando percio ciascuna decisione soggetta al mezzo di impugnazione che ad essa e proprio. (Conf 2056/51).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)