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Sez. 2, Sentenza n. 5550 del 25/11/1978 (Rv. 395338 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - TOTALE - DIRITTO DEL COMPRATORE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1978-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395338-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - TOTALE - DIRITTO DEL COMPRATORE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

L'Azione di garanzia spettante al compratore, anche per il caso di evizione, presuppone non la sola esistenza del diritto del terzo, ma l'Esercizio e l'accertamento positivo di esso; cosicche il termine di prescrizione del diritto del compratore, che agisca in garanzia verso il venditore, decorre non dal giorno della compravendita bensi da quello dell'accertamento - con forza di giudicato - dell'alienita della cosa oggetto della compravendita, non potendosi il diritto prescrivere anteriormente dalla sua azionabilita. (nella specie i giudici di merito avevano ritenuto, invece, che il termine di prescrizione decorresse dal giorno della conclusione della compravendita). (Conf 3436/74, mass n 371956).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)