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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 19 del 1967

Decisione
decisa il 1967-02-01, depositata il 1967-02-09
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:19
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 4516

  • Corte costituzionale
  • Decisioni
  • Questione già decisa
  • Insussistenza di nuovi motivi
  • Ordinanza di manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 149, comma nove del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 e 160 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297 proposte con deliberazioni di consigli comunali i quali non possono svolgere attività giurisdizionale, né porre questioni di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte, a seguito della nota sentenza n. 93 del 1965, in materia elettorale.

Norme impugnate

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 149, nono comma, del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, e 160 del R.D. 12 febbraio 1941, n. 297, promossi con deliberazioni emesse il 19 gennaio 1966 dal Consiglio comunale di Camaiore sul ricorso di Altamura Luigi ed altri contro Coluccini Giuseppe ed il 5 agosto 1966 dal Consiglio comunale di Palo del Colle sulle richieste di decadenza dei consiglieri comunali Lanzellotto Nicolò, Minerva Vito e Alberga Vito, iscritte ai nn. 164, 174, 175 e 176 del Registro ordinanze 1966 e pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966 e n. 239 del 24 settembre 1966. Udita nella camera di consiglio del 19 gennaio 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
punto 1
Ritenuto che con le deliberazioni sopra riportate si sono proposte le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 149, nono comma, del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, e 160 del R.D. 12 febbraio 1941, n. 297;
punto 2
Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 93 del 1965, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 82, 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, nelle parti che riguardano i consigli comunali, nonché degli artt. 84 del citato D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 76 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole "il consiglio comunale"; che i consigli comunali, in materia di eleggibilità, nonché di decadenza e di revoca dei consiglieri comunali e del sindaco, non possono svolgere attività giurisdizionali né porre questioni di legittimità costituzionale presso questa Corte; che in conseguenza le questioni proposte con le deliberazioni riportate in epigrafe non possono essere prese in esame dalla Corte costituzionale; che perciò vanno dichiarate manifestamente infondate;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 149, nono comma, del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, e 160 del R.D. 12 febbraio 1941, n. 297, proposte con le deliberazioni citate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze