Sez. 1, Sentenza n. 1824 del 18/07/1967 (Rv. 328724 - 01)
CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - CORRETTEZZA PROFESSIONALE - ATTI NON CONFORMI - STORNO DI DIPENDENTI - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELL'INTENZIONALITA DELLO STORNO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - CORRETTEZZA PROFESSIONALE - ATTI NON CONFORMI - STORNO DI DIPENDENTI - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELL'INTENZIONALITA DELLO STORNO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Costituisce storno di dipendenti, quale atto di concorrenza sleale, il comportamento diretto intenzionalmente a privare il concorrente di elementi indispensabili o almeno utili al buon andamento dell'azienda. L'accertamento dell'intenzionalita dello storno e rimesso al giudice di merito insindacabilmente, se correttamente motivato. (Conf sulla prima parte, 1561'66, massima n 323107).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)