Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 216 del 1986
Massime (1)
Massima n. 12563
- Impugnazioni penali
- Mandato di cattura
- Rigetto dell'istanza di revoca
- Legittimazione dell'imputato all'impugnazione del provvedimento
- Omessa previsione
- Questione già decisa (nel senso della illegittimità della norma denunciata)
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, comma secondo, cod.proc.pen. (testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, ed ulteriormente sostituito in forza dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398); in quanto detta norma è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella (identica) "parte" (ora nuovamente denunciata) "con cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura". - S. n. 110/1986.
Norme impugnate
- art. 263, comma 2, codice di procedura penale del 1930
- art. 6 legge 12 agosto 1982, n. 532
- art. 18 legge 28 luglio 1984, n. 398
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 24, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) quattro ordinanze emesse il 26 marzo 1985, il 3 maggio 1985, il 4 giugno 1985 e il 27 giugno 1985 dalla Corte di cassazione sui ricorsi proposti da Poletti Augusto, Pantano Aldo, Pesce Antonio e Gelli Licio, iscritte ai nn. 516, 815,601 e 626 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, n. 20, 1ª serie speciale, e (le ultime due) n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 15 luglio 1985 dal Tribunale di Torino sull'istanza proposta da Vitale Paolo, iscritta al n. 757 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, la serie speciale, dell'anno 1986.
Udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso.
punto 1
Ritenuto che la Corte di cassazione, con quattro ordinanze del 26 marzo 1985, del 3 maggio 1985, del 4 giugno 1985 e del 27 giugno 1985, e il Tribunale di Torino, con ordinanza del 15 luglio 1985, hanno denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, anche secondo la formulazione introdotta dall'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, ed ulteriormente modificata dall'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398, non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza del giudice istruttore con la quale è stata respinta l'istanza di revoca del mandato di cattura;
punto 2
considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno, quindi, riuniti;
che con sentenza n. 110 del 1986 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale (sia nel "testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532", sia nel "testo sostituito in forza dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398"), "nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello Contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura".
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale (testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, ed ulteriormente sostituito in forza dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398), già dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura", questione sollevata con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze