Sez. 2, Ordinanza n. 29652 del 18/11/2024 (Rv. 673036-01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Illecito ex art. 218, comma 6, codice della strada - Natura istantanea - Finalità - Perfezionamento - Previa definizione del ricorso, amministrativo o giurisdizionale, avverso l'ordinanza - Necessità - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
In tema di violazioni al codice della strada, l'art. 218, comma 6, c.d.s., che punisce chiunque circola abusivamente nel periodo di sospensione della patente, prevede, a garanzia dell'interesse alla sicurezza della circolazione stradale e alla tutela della vita umana, un illecito istantaneo il cui perfezionamento non richiede la previa definizione del ricorso, amministrativo o giurisdizionale, avverso l'ordinanza di sospensione della patente.
Cod. Strada Nuovo art. 218 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)