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Sez. 2, Ordinanza n. 29652 del 18/11/2024 (Rv. 673036-01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Illecito ex art. 218, comma 6, codice della strada - Natura istantanea - Finalità - Perfezionamento - Previa definizione del ricorso, amministrativo o giurisdizionale, avverso l'ordinanza - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673036-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

In tema di violazioni al codice della strada, l'art. 218, comma 6, c.d.s., che punisce chiunque circola abusivamente nel periodo di sospensione della patente, prevede, a garanzia dell'interesse alla sicurezza della circolazione stradale e alla tutela della vita umana, un illecito istantaneo il cui perfezionamento non richiede la previa definizione del ricorso, amministrativo o giurisdizionale, avverso l'ordinanza di sospensione della patente.

Cod. Strada Nuovo art. 218 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)