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Sez. 5 - , Sentenza n. 31085 del 20/10/2022 (Rv. 666088 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Notificazione dell'atto di appello - Inesistenza - Caratteri - Distinzione dalla nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666088-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; l'inesistenza della notificazione non è sanabile per raggiungimento dello scopo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inesistente, anziché nulla, la notifica dell'atto di appello perché priva dell'indicazione del soggetto notificante, della sua qualità e della data della consegna, non certificata dalla firma del ricevente).

Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)