diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4167 del 23/06/1986 (Rv. 446952 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - IMMUTABILITÀ - RITO DEL LAVORO - APPLICABILITÀ - MUTAMENTO DEL COLLEGIO E NELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE RISPETTO FASI ISTRUTTORIE - AMMISSIBILITÀ - MUTAMENTO RISPETTO ALLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA NON DEFINITIVA E DI QUELLA DEFINITIVA - ESTINZIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446952-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - IMMUTABILITÀ - RITO DEL LAVORO - APPLICABILITÀ - MUTAMENTO DEL COLLEGIO E NELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE RISPETTO FASI ISTRUTTORIE - AMMISSIBILITÀ - MUTAMENTO RISPETTO ALLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA NON DEFINITIVA E DI QUELLA DEFINITIVA - ESTINZIONE.*

Il principio dell'immodificabilità del collegio trova attuazione, anche nel rito del lavoro, dal momento in cui ha inizio la discussione della causa, con la conseguenza che soltanto la successiva diversa composizione dell'organo decidente - e non anche quella limitata alle sole precedenti udienze di trattazione - può dar luogo a nullità della sentenza, senza che tale vizio possa ravvisarsi nel caso in cui alla pronuncia delle sentenze - non definitiva e definitiva - abbiano provveduto collegi in composizione diversa e che, prima della discussione orale delle questioni, con l'una e l'altra decise, siano stati nominati giudici relatori diversi, atteso che l'immutabilità del collegio giudicante deve essere verificata con riferimento alle singole fasi nelle quali l'attività decisoria si sia eventualmente scissa. (V 2740/79, mass n 399050; (Conf 4481/84, mass n 436376).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)