Sez. 1, Sentenza n. 892 del 09/04/1984 Cc. (dep. 28/05/1984) Rv. 164405 - 01
COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - IN GENERE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.*
COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - IN GENERE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.*
Due sono le condizioni di ammissibilità di un conflitto di Competenza: 1) che il contrasto tra gli organi abbia per oggetto il compimento o la omissione di un atto proprio dei due organi in conflitto; 2) che detto contrasto non sia altrimenti eliminabile se non ad opera dell'organo legittimato alla risoluzione del conflitto. La prima condizione non può verificarsi quando il contrasto non ostacola lo sviluppo del processo e cioè quando non si determina la stasi; la seconda si verifica quando manchino agli organi in conflitto gli strumenti giuridici per rimuovere la stasi processuale. Ne deriva che se l'organo che dispone degli Atti e che non ritenga di dover compiere l'attività processuale richiestagli abbia il potere di spogliarsi degli Atti senza effettuare alcuna costrizione sull'organo in contrasto, non si verifica la seconda condizione per l'insorgenza del conflitto. In questo caso, infatti, l'ostacolo allo sviluppo del processo può essere eliminato dall'organo che dispone degli Atti con il compimento dell'attività che rientra nella sua Competenza funzionale. (nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibile il conflitto denunciato dal G.i. Di Torino contro il P.m. dello stesso tribunale che aveva richiesto procedersi con la formale istruzione per reati fallimentari, per i quali la dichiarazione di fallimento era stata emessa, per prima, in Frosinone - il 21 novembre 1982 - e poi in Torino il 21 giugno 1983: si trattava di fallimento di varie società collegate alle stesse persone).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)