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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7191 del 26/03/2014 (Rv. 629936 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Decisione sulla competenza successiva alla legge n. 69 del 2009 - Forma del provvedimento - Ordinanza - Contenuto decisorio - Necessità - Ordinanza ex art. 648 cod. proc. civ. - Esclusione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2014-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629936-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

È inammissibile il regolamento di competenza promosso contro l'ordinanza con cui il giudice istruttore, concedendo la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, si sia limitato a delibare la questione di competenza sollevata dall'opponente, disponendo la prosecuzione del giudizio, atteso che, anche successivamente alla modifica degli artt. 42 e 279, comma primo, cod. proc. civ. operata con l'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (applicabile "ratione temporis"), è necessario che il giudice abbia adottato - sia pure con la forma dell'ordinanza, da emettersi a seguito della rimessione della causa in decisione - un provvedimento di carattere decisorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)