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Sez. 2, Sentenza n. 4474 del 06/02/1984 Ud. (dep. 12/05/1984) Rv. 164183 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - INSUFFICIENZA - CONCRETA INDUZIONE IN ERRORE DELLA VITTIMA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164183-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - INSUFFICIENZA - CONCRETA INDUZIONE IN ERRORE DELLA VITTIMA - NECESSITÀ.*

Ai fini della sussistenza del reato di truffa, non basta che dall'agente siano stati posti in essere artifici o raggiri Atti a causare la induzione in errore della vittima, ma occorre un effettivo inganno di questa come conseguenza dell'Azione criminosa svolta. Invero, la responsabilità dell'imputato deriva non dalla idoneità dell'artificio o raggiro, ma dalla Determinazione in concreto dello errore nel soggetto passivo con conseguenziale ingiusto profitto dell'agente. (V mass n 152193, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)