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Sez. 3, Sentenza n. 1495 del 10/03/1979 (Rv. 397845 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - IN GENERE - DEDUZIONE DA PARTE DELL'INADEMPIENTE DELLA MANCANZA DI COLPA DA PARTE SUA ED ATTRIBUZIONE ALLA CONTROPARTE DELLA RESPONSABILITA DELL'INADEMPIMENTO - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1979-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397845-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - IN GENERE - DEDUZIONE DA PARTE DELL'INADEMPIENTE DELLA MANCANZA DI COLPA DA PARTE SUA ED ATTRIBUZIONE ALLA CONTROPARTE DELLA RESPONSABILITA DELL'INADEMPIMENTO - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO - ESTENSIONE.*

Alla stregua del principio dell'Onere della prova, il quale comporta che ogni insufficienza, incertezza o ambiguita delle prove eventualmente acquisite si risolve in pregiudizio di chi era tenuto alla dimostrazione dei fatti allegati, l'inadempiente, anche per la presunzione di colpa che grava su di lui, deve fornire una prova particolarmente sicura e non equivoca, ove alleghi non solo la sua incolpevolezza, ma attribuisca addirittura alla controparte la responsabilita diretta o indiretta del proprio inadempimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)