diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 9 del 1994

Decisione
decisa il 1994-01-14, depositata il 1994-01-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:9
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 20611

  • Ordinamento penitenziario
  • Affidamento in prova al servizio sociale
  • Concedibilità anche indipendentemente da alcun previo periodo di espiazione di pena e quindi di osservazione della condotta in istituto
  • Asserita ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati detenuti per i quali il beneficio può essere concesso solo previa osservazione della condotta intramuraria
  • Richiesta di sentenza additiva implicante scelte discrezionali
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Nel censurare l'art. 47, terzo e quarto comma, della l. 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui consente (dopo l'intervento della Corte Costituzionale con la sent. n. 569/1989) la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale anche indipendentemente da alcun previo periodo di espiazione di pena, e quindi di osservazione in istituto, il giudice 'a quo' lamenta, in sostanza, la mancanza di una organica disciplina circa i tempi e le modalità per effettuare una osservazione della condotta del condannato ancora libero, in tal modo richiedendo alla Corte una sentenza additiva in materia che (per la pluralità di opzioni possibili) è riservata alla discrezionalità del legislatore. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, l. 27 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato della l. 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - V. S. n. 569/1989, già citata nel testo. red.: A.P. rev.: S.P.

Norme impugnate

  • art. 47, comma 3, legge 27 luglio 1975, n. 354
  • legge 10 ottobre 1986, n. 663
  • art. 47, comma 4, legge 27 luglio 1975, n. 354

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) nel testo modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, promossi con n. 3 ordinanze emesse il 2 marzo, il 12 gennaio ed il 23 febbraio 1993 dal Tribunale di sorveglianza di Torino sulle istanze proposte da Scagliari Giorgio, Fiorino Fedele e Rossi Carpino Giancarlo, rispettivamente iscritte ai nn. 397, 398 e 466 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43, 29 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice Renato Granata;
punto 1
Ritenuto che, con tre ordinanze di pressocché identico contenuto, in data 23 febbraio (n. 466) e 2 marzo (nn. 397, 398) 1993, il Tribunale di sorveglianza di Torino - nei procedimenti relativi alle istanze di affidamento in prova al servizio sociale presentate da altrettanti soggetti, in stato di libertà per non essere ancora iniziata l'esecuzione della pena loro rispettivamente inflitta (in misura di per sé non ostativa alla concessione del suddetto beneficio) - ha ritenuto conseguenzialmente rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione - onde ha sollevato - questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, ordinamento penitenziario, come modificato dalla legge 663/86, che ha introdotto la possibilità di accedere all'affidamento in prova al servizio sociale anche per colui che ha serbato in libertà un comportamento tale da consentire un giudizio prognostico favorevole sul suo reinserimento.
punto 2
Rilevato che la norma impugnata effettivamente consente - (dopo l'intervento correttivo della sentenza 569/89 di questa Corte) anche indipendentemente da alcun previo periodo di espiazione di pena o di custodia cautelare, e quindi di osservazione in istituto - la concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale sulla base dell'osservazione del mero comportamento tenuto dal condannato in libertà.
punto 3
Considerato che non di tale estensione del beneficio si duole comunque il Tribunale rimettente sibbene del fatto che manchi una organica disciplina "circa i tempi, le modalità, gli strumenti ed i soggetti competenti" ad effettuare una siffatta osservazione della condotta dal condannato (ancora) libero: dubitando che ciò comporti una irragionevole disparità di trattamento tra i richiedenti il beneficio suddetto, secondo che siano in carcere ovvero in libertà, per essere l'osservazione del correlativo comportamento (sulla quale si fonda il giudizio prognostico di pericolosità, da cui dipende l'ammissione alla misura alternativa) nel primo caso minutamente regolata con criteri oggettivi e, nel secondo caso, direttamente affidata all'apprezzamento soggettivo del giudice di sorveglianza.
punto 4
Considerato che la denuncia di incostituzionalità così formulata si risolve però all'evidenza nella richiesta di una non consentita sentenza additiva in materia che (per la pluralità delle opzioni possibili) è riservata invece alla discrezionalità del legislatore. Il che, del resto, lo stesso giudice a quo espressamente finisce poi con l'ammettere postulando conclusivamente "l'esigenza di un intervento legislativo"; che la questione sollevata è pertanto manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), nel testo modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Torino, con le ordinanze in epigrafe indicate. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze