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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 37 del 1981

Decisione
decisa il 1981-02-12, depositata il 1981-02-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:37
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16053

  • Caccia
  • Esercizio dell'attività venatoria nel territorio regionale soggetto a regime di caccia controllato
  • Necessità del possesso di un tesserino
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 148/1979 e O. nn. 115/1980 e 127/1980.

Norme impugnate

  • art. 1 legge regionale Veneto 8 settembre 1974, n. 48

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge Regione Veneto 8 settembre 1974, n. 48 (Autorizzazione all'esercizio dell'attività venatoria) promosso con ordinanza emessa il 19 settembre 1979 dal Pretore di Portogruaro, nel procedimento civile vertente tra Vivian Biagio e la Giunta regionale del Veneto, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 1980. Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Portogruaro ha sollevato in relazione agli artt. 23,117 e 119 Cost. questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 8 settembre 1974, n. 48, ai sensi del quale l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone del territorio regionale soggette a regime di caccia controllata è subordinata al possesso di un tesserino, rilasciato dagli organi competenti dietro versamento di una quota di partecipazione alle relative spese di gestione.
punto 2
Considerato che nessuno si è costituito in giudizio; che la stessa questione avente ad oggetto norme di identico e analogo contenuto è stata decisa e ritenuta non fondata con sentenza n. 148 del 1979; che la stessa questione avente ad oggetto la norma ora denunziata, e norme di contenuto analogo, è stata ritenuta manifestamente infondata con ordinanze nn. 115 e 127 del 1980. che in questa sede non sono prospettati nuovi profili, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 8 settembre 1974, n. 48, sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 23,117 e 119 della Costituzione e già decisa con la sentenza n. 148 del 1979. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze