Sez. 3, Sentenza n. 2737 del 10/07/2000 Cc. (dep. 25/09/2000) Rv. 217085 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PRESENTAZIONE - IN GENERE | Proposizione dell'impugnazione ad un ufficio giudiziario diverso da quello stabilito per legge - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PRESENTAZIONE - IN GENERE
La regola dettata dall'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., secondo la quale, qualora l'impugnazione sia stata proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente, non può trovare applicazione nel caso di inosservanza dell'art. 582, comma secondo, stesso codice, consistente nella presentazione dell'atto di impugnazione a un ufficio giudiziario diverso da quello stabilito trattandosi di inosservanza rientrante tra quelle espressamente previste, a pena di inammissibilità, dall'art. 591, comma quinto, lett. c)- cod. proc. pen. e non assimilabile alla proposizione dell'impugnazione a giudice incompetente. (Fattispecie relativa ad istanza di riesame del decreto di convalida del sequestro presentata negli uffici della Procura della Repubblica che aveva proceduto alla convalida e non nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo di dimora della parte).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 5 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 5 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)