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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 127 del 1974

Decisione
decisa il 1974-05-02, depositata il 1974-05-08
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:127
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 7230

  • Matrimonio
  • Matrimonio concordatario
  • Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
  • Legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 2
  • Non viola gli artt. 7, 29 e 138 della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", sollevata in riferimento agli artt. 7, 29 e 138 della Costituzione e già dichiarata non fondata con la sent. n. 176 del 1973.

Norme impugnate

  • art. 2 legge 1 dicembre 1970, n. 898

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di sciogli mento del matrimonio), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 29 maggio 1973 dalla Corte d'appello dell'Aquila nel procedimento civile vertente tra Masciocchi Nanda e Manenti Alessandro, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 10 ottobre 1973; 2) ordinanza emessa il 30 marzo 1973 dalla Corte d'appello di Trieste nel procedimento civile vertente tra Pecile Rosa e Del Negro Rino, iscritta al n. 385 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973; 3) ordinanza emessa il 30 maggio 1973 dal tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra De Castro Mario e Gravili Rita, iscritta al n. 410 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 314 del 5 dicembre 1973. Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
punto 1
Ritenuto che con ordinanze emesse il 30 marzo 1973 dalla Corte di appello di Trieste nel corso di un procedimento civile tra Pecile Rosa e Del Negro Rino, il 30 maggio 1973 dal tribunale di Lecce nel corso di un procedimento civile tra De Castro Mario e Gravili Rita ed il 29 maggio 1973 dalla Corte di appello dell'Aquila nel corso di un procedimento civile tra Masciocchi Nanda e Manenti Alessandro sono state sollevate, in riferimento agli artt. 7, 29 e 138 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"; che nessuno si è costituito in giudizio.
punto 2
Considerato che questioni identiche o strettamente analoghe sono state dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza 6 dicembre 1973, n. 176, e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", sollevate in riferimento agli artt. 7, 29 e 138 della Costituzione dalla Corte di appello di Trieste, dal tribunale di Lecce e dalla Corte di appello dell'Aquila con le ordinanze di cui in epigrafe e già dichiarate non fondate con la sentenza n. 176 del 1973. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze