Sez. 4, Sentenza n. 8019 del 21/03/1989 Ud. (dep. 05/06/1989) Rv. 181494 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSE AL RICORSO - SENTENZA ASSOLUTORIA DI PRIMO GRADO - ACQUIESCENZA DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONE DEL PM E/O DELLA PARTE CIVILE - MODIFICA DELLA MOTIVAZIONE - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RAGIONE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSE AL RICORSO - SENTENZA ASSOLUTORIA DI PRIMO GRADO - ACQUIESCENZA DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONE DEL PM E/O DELLA PARTE CIVILE - MODIFICA DELLA MOTIVAZIONE - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RAGIONE - FATTISPECIE.*
In tema di impugnazioni, qualora un imputato di reato di danno alle persone a seguito di fatti attinenti la circolazione stradale, sia stato assolto, in primo grado, con formula di insufficienza della prova che il fatto sussista e faccia acquiescenza a tale decisione non impugnando, ove, su appello del P.m. (e/o ricorso, convertito, della parte civile), il giudice di secondo grado modifichi il profilo motivazionale della assoluzione decidendo per l'insufficienza di prova sull'elemento psicologico del reato, è sanzionato da inammissibilità il ricorso proposto da detto imputato, dato che, avendo fatto acquiescenza alla prima decisione, non può impugnare per Cassazione, agli effetti penali, omisso medio. (nella detta fattispecie la Corte ha ritenuto che l'imputato aveva solo un interesse di natura civilistica a impugnare la nuova formula assolutoria, evidenziando, poi, l'inammissibilità del ricorso a causa della mancata notificazione, alle altre parti nel processo, della dichiarazione di impugnazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 526, Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)