Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni
Testo in vigore al
Art. 15
1. Il secondo comma dell'art. 284 del testo unico predetto e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria, quando trattasi di forniture o di lavori la cui spesa presunta non superi le lire 100.000".
Art. 16
1. Il quarto comma dell'art. 285 del testo unico predetto e' abrogato e sostituito dal seguente:
"I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi di importo superiore a lire 20.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero di importo superiore a lire 10 milioni, quando alla esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici".
L'ultimo capoverso dello stesso articolo e' abrogato e sostituito dal seguente:
"I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi devono riportare il parere favorevole dell'ingegnere capo del Genio civile:
a) se il loro importo superi le lire 400.000, quando si tratti di comuni con popolazione non superiore al 100.000 abitanti o di consorzi di comuni con popolazione complessiva non superiore ai 100.000 abitanti;
b) se il loro importo superi le lire 1.000.000, quando si tratti di comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, o di consorzi di comuni con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti;
c) se il loro importo superi le lire 2.000.000, quando si tratti di provincie, di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti o di consorzi di comuni con popolazione complessiva superiore ai 500.000 abitanti".
Art. 17
1. Il primo comma dell'art. 296 del testo unico preletto e' abrogato e sostituito dal seguente:
"I contratti che eccedono i limiti entro i quali, ai sensi degli articoli 87 e 140, e' consentito procedere a licitazione privata senza preventiva autorizzazione prefettizia, non sono impegnativi per l'ente senza il visto del Prefetto, il quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte".
Art. 18
1. L'art. 343 del testo unico predetto e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Le deliberazioni dei comuni, delle provincie e dei consorzi, integrate, ove occorra, con le prescritte approvazioni o comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi.
"Agli atti, con i quali viene dalle competenti autorita' negata l'approvazione delle deliberazioni, ed ai decreti prefettizi che ne pronunciano l'annullamento e' applicabile il disposto dell'art. 5.
"Resta salva, in ogni caso, la facolta' conferita a Governo con l'art. 6".
Art. 19
1. La legge 10 giugno 1937, n. 1402, e' abrogata.
Art. 20
1. L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, e' abrogato.
Art. 21
1. L'art. 62 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e' sostituito dal seguente:
"Ogni comune deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
"Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate almeno per estratto contenente il riassunto della parte narrativa e l'integrale parte dispositiva mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.
"I regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
"Il segretario comunale e' responsabile delle pubblicazioni.
"Ciascun contribuente del comune puo' aver copia integrale di tutte le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale previo pagamento dei relativi diritti di segreteria.
"La raccolta dei regolamenti comunali e delle relative tariffe deve essere tenuta a disposizione del pubblico perche' possa prenderne cognizione.
"Ogni contribuente ha diritto di richiedere ed ottenere copia dei regolamenti comunali e relative tariffe previo pagamento dei diritti di segreteria".
Art. 22
1. Ogni provincia deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e degli atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.
2. Le deliberazioni delle Deputazioni provinciali, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti gia' deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.
3. I regolamenti provinciali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
4. Il segretario provinciale e' responsabile delle pubblicazioni.
5. I contribuenti, ed in genere qualsiasi interessato, possono avere copia integrale delle deliberazioni e dei regolamenti, previo pagamento dei relativi diritti.
6. La raccolta dei regolamenti provinciali e delle relative tariffe deve essere tenuta dall'ufficio provinciale a disposizione del pubblico, perche' possa prenderne cognizione.
Art. 23
1. E' richiamato in vigore l'art. 225 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148:
"Ciascun contribuente puo' a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al comune o ad una frazione del comune.
2. "La Giunta, prima di concedere l'autorizzazione, sente il Consiglio comunale, e, quando la concede, il magistrato ordina al comune di intervenire in giudizio.
3. In caso di soccombenza, le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione.
4. "Quando una frazione di comune avesse da far valere una azione contro il comune o contro altra frazione del comune, la Giunta provinciale amministrativa, sulla istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, puo' nominare una Commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa".
Art. 24
1. L'art. 195 della legge 27 giugno 1942, n. 851, e' abrogato e sostituito dal seguente.
"Per l'assegnazione o il trasferimento di sede dei segretari comunali e provinciali il Ministro dell'interno provvedera' su richiesta o previo parere delle Amministrazioni interessate".
Art. 25
1. Le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli e delle Giunte comunali sono regolati dal testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dalle modifiche contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.
Art. 26
1. All'art. 25, n. 1, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, alle parole "che non eccedano il valore di lire 5000", sono sostituite le altre: "che non eccedano la competenza del pretore".
Art. 27
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475
Art. 28
1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 giugno 1947
DE NICOLA
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI