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Sez. 1, Sentenza n. 1707 del 24/03/1981 (Rv. 412381 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - PARTE DESTINATARIA RAPPRESENTATA DA ALTRA PERSONA O PRESENTE IN GIUDIZIO IN PROPRIO E QUALE RAPPRESENTANTE DI ALTRA - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO IN PLURALITA DI COPIE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412381-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - PARTE DESTINATARIA RAPPRESENTATA DA ALTRA PERSONA O PRESENTE IN GIUDIZIO IN PROPRIO E QUALE RAPPRESENTANTE DI ALTRA - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO IN PLURALITA DI COPIE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'Obbligo di notificare gli Atti processuali in numero di copie corrispondenti a quello dei destinatari non sussiste quando unica sia la parte destinataria dell'atto, ancorche rappresentata da altra persona; ne detto Obbligo sussiste quando un soggetto stia in giudizio in proprio e quale rappresentante di altro. (V 1583/78, mass n 390978).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)