Sez. 2, Sentenza n. 18047 del 07/04/2004 Cc. (dep. 19/04/2004) Rv. 228877 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI ABNORMI | Revoca di ordinanza ammissiva di incidente probatorio - Abnormità - Esclusione.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI ABNORMI
Non è abnorme il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari con il quale venga disposta la revoca della precedente ordinanza ammissiva di una perizia mediante incidente probatorio, in quanto la revocabilità di una siffatta ordinanza è prevista in via generale dal terzo comma dell'art. 190 cod. proc. pen. e dal quarto comma dell'art.495 cod. proc. pen. in sede dibattimentale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 401 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 401 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)