Sez. 6, Sentenza n. 207 del 23/11/1984 Ud. (dep. 10/01/1985) Rv. 167330 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - RINUNCIABILITÀ - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE CONTRO IL PROVVEDIMENTO CHE CONCEDE LA SOSPENSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - RINUNCIABILITÀ - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE CONTRO IL PROVVEDIMENTO CHE CONCEDE LA SOSPENSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il beneficio della sospensione condizionale della pena si ricollega in modo esclusivo ad un apprezzamento discrezionale del giudice ancorato a precise finalità giuridico-sociali. Trattasi, pertanto, di un beneficio, non disponibile, né rinunciabile, che tanto meno può formare oggetto di un interesse tutelato a mezzo di gravame. Tale interesse non potrebbe identificarsi con mere valutazioni di ordine pratico e neppure con un calcolo di opportunità collegato a situazioni future, del tutto eventuali. (Conf sez. Quinta 7 gennaio 1982, n. 75, fradiani; sez. U. 15 giugno 1983, n. 5710, righetti; sez. U. 13 giugno 1984, n. 5540, ferrandi).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)