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Sez. L, Sentenza n. 11774 del 27/05/2011 (Rv. 617394 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - FUNZIONI | Ufficiale giudiziario inquadrato nella settima qualifica funzionale - Funzioni di dirigente di ufficio NEP - Diritto alla retribuzione prevista per l'ottava qualifica funzionale - Spettanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617394-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - FUNZIONI

L'ufficiale giudiziario inquadrato nella settima qualifica funzionale in base al contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 1999, relativo al comparto ministeri, il quale abbia svolto funzioni di dirigente di un ufficio notificazioni e protesti, non ha per ciò solo diritto alle differenze retributive previste dal suddetto contratto per l'ottava qualifica funzionale, in quanto sia l'una che l'altra di tali qualifiche professionali, ai sensi del d.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44, art. 5, primo comma, includevano la possibilità di essere assegnati - a discrezione dell'amministrazione - a funzioni dirigenziali (principio affermato relativamente al periodo di tempo anteriore all'entrata in vigore dell'accordo integrativo per i dipendenti del ministero della giustizia 5 aprile 2000).

Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 47, DPR 17/01/1990 num. 44 art. 5, Legge 11/07/1980 num. 312 CORTE COST., Contr. Coll. 16/02/1999

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)