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Sez. 2, Sentenza n. 20850 del 11/09/2013 (Rv. 627618 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Deroga ex art. 9 della legge n. 122 del 1989 - Portata - Operatività per le autorimesse realizzate in area pertinenziale dell'edificio - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627618-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

La deroga alla disciplina delle distanze, consentita dall'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, vale per le autorimesse di nuova costruzione (e non per la sopraelevazione di autorimesse già esistenti), anche se realizzate, anziché nel sottosuolo dell'edificio o nei locali a piano terreno, in un'area pertinenziale dell'immobile, purché esse siano, in tal ultimo caso, interamente sotterranee, essendo la norma diretta a contemperare il favore per la realizzazione di nuovi parcheggi con la necessità di salvaguardare l'aspetto esteriore e visibile del territorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 24/03/1989 num. 122 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)