Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 444 del 1989
Massime (1)
Massima n. 13814
- Impiego pubblico
- Disposizioni urgenti in materia
- Manifesta inammissibilità della questione.
- D.l. 24 marzo 1989, n. 102, art. 3, secondo comma.
- Statuto speciale per la regione friuli-venezia giulia, art. 4, n. 1 e 58.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per mancata conversione nei termini del decreto legge denunziato. - v. O. n. 344/1989.
Norme impugnate
- art. 3, comma 2, d.l. 24 marzo 1989, n. 102
Parametri
- art. 58 l.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto regione Friuli Venezia Giulia)
- art. 4, n. 1) l.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto regione Friuli Venezia Giulia)
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 24 aprile 1989, depositato in cancelleria il 3 maggio 1989 ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 1989;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 24 aprile 1989 e depositato il 3 maggio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), per violazione degli artt. 4, n. 1, e 58 del suo Statuto speciale (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1);
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso;
punto 2
Considerato che il decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102, non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119, serie generale, del 24 maggio 1989;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 344 del 1989), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, per violazione degli artt. 4, n. 1, e 58 del suo Statuto speciale (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
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