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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 444 del 1989

Decisione
decisa il 1989-07-18, depositata il 1989-07-25
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:444
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 13814

  • Impiego pubblico
  • Disposizioni urgenti in materia
  • Manifesta inammissibilità della questione.
  • D.l. 24 marzo 1989, n. 102, art. 3, secondo comma.
  • Statuto speciale per la regione friuli-venezia giulia, art. 4, n. 1 e 58.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per mancata conversione nei termini del decreto legge denunziato. - v. O. n. 344/1989.

Norme impugnate

Parametri

  • art. 58 l.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto regione Friuli Venezia Giulia)
  • art. 4, n. 1) l.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto regione Friuli Venezia Giulia)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 24 aprile 1989, depositato in cancelleria il 3 maggio 1989 ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 1989; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 24 aprile 1989 e depositato il 3 maggio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), per violazione degli artt. 4, n. 1, e 58 del suo Statuto speciale (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1); che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso;
punto 2
Considerato che il decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102, non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119, serie generale, del 24 maggio 1989; che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 344 del 1989), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, per violazione degli artt. 4, n. 1, e 58 del suo Statuto speciale (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989. Il cancelliere: DI PAOLA

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