diritto.io

Codice della navigazione

Testo in vigore al

Art. 933 Effetti della chiamata o del richiamo alle armi

1. Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi del lavoratore sul contratto di lavoro, e il trattamento spettante in questi casi al lavoratore sono determinati da leggi speciali, dalle norme corporative, o in mancanza dagli usi.

Art. 934 Preferenza nelle assunzioni

1. Il personale di volo, che sia riconosciuto non piu' idoneo al servizio di volo, anche a causa di malattia, ha diritto di essere preferito, entro i limiti delle sue attitudini, nelle assunzioni di personale non navigante.

Art. 935 Obbligo dell'assicurazione

1. L'esercente ha l'obbligo di assicurare contro i rischi di volo, secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dalle norme corporative, il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo.

2. L'assicurazione esonera l'esercente dalla responsabilita' per infortuni di volo del personale nei casi previsti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.

3. Per i rischi diversi da quelli di volo si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 936 Diritti del beneficiario

1. Il coniuge e i figli dell'assicurato sono beneficiari di diritto dell'assicurazione, di cui all'articolo precedente, nel caso di morte dell'assicurato.

2. Tuttavia, all'atto della stipulazione della polizza o successivamente, l'assicurato puo' designare un beneficiario per un terzo della somma assicurata, se ha figli o coniuge e figli, e per una meta', se ha soltanto il coniuge.

3. In caso di successivo matrimonio ovvero di sopravvenienza di figli, i diritti del beneficiario designato in polizza si riducono alle quote indicate nel precedente comma.

4. La ripartizione fra il coniuge e i figli della indennita' di assicurazione loro riservata e' fatta in patti uguali.

Art. 937 Prescrizione

1. I diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto.

2. La prescrizione dei diritti spettanti agli eredi presunti del lavoratore ed agli altri aventi diritto, in caso di perdita presunta dell'aeromobile, decorre dalla data di cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione.

Art. 938 Derogabilita' delle norme

1. Le disposizioni degli articoli 900 a 905; 909 secondo comma, 917; 924 a 932; 935, 936 non possono essere derogate ne' dalle norme corporative ne' dai contratti individuali di lavoro.

2. Le disposizioni degli articoli 908, 909, terzo comma; 911 a 916; 918 a 923; 934 possono essere derogate dalle norme corporative; non possono essere derogate dai contratti individuali di lavoro se non a favore del lavoratore.

Libro terzo. Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione

Titolo primo. Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile

Capo I. Della locazione e del noleggio

Art. 939 Forma del contratto. Rinvio

1. Alla locazione e al noleggio di aeromobile si applicano rispettivamente le norme degli articoli 376 a 383; 384 a 395; ma i contratti devono in ogni caso essere provati per iscritto.

Capo II. Del trasporto

Sezione I. Del trasporto di persone e di bagagli

Art. 940 Forma del contratto

1. Il contratto di trasporto di persone deve esser provato per iscritto. Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto stesso.

Art. 941 Assicurazione dei passeggeri contro i danni di volo

1. L'esercente di linee aeree regolari deve assicurare ciascun passeggero contro gli infortuni di volo per la somma di cinque milioni duecentomila lire.

2. Ove non adempia a tale obbligo, l'esercente e' tenuto per le indennita' e per le somme che sarebbero dovute dall'assicuratore, nei limiti previsti dalle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria dei passeggeri.

Art. 942 Responsabilita' del vettore nel trasporto di persone

1. Il vettore risponde del danno per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, nonche' per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dall'inizio delle operazioni di imbarco al compimento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno.

Art. 943 Limiti del risarcimento nel trasporto di persone

1. Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilita' non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non puo', per ciascuna persona, essere superiore a cinque milioni duecentomila lire.

2. Nello stesso caso, se il vettore ha adempiuto all'obbligo di assicurazione di cui all'art. 941, il risarcimento da lui dovuto per sinistri alla persona del passeggero non puo' superare la differenza tra la predetta somma e quella spettante al danneggiato in base al contratto di assicurazione.

Art. 944 Responsabilita' e limiti del risarcimento nel trasporto di bagagli non consegnati

1. Il vettore risponde della perdita e delle avarie dei bagagli non consegnatigli e degli oggetti in genere che il viaggiatore conserva presso di se', dall'inizio delle operazioni d'imbarco al compimento di quelle di sbarco, quando il passeggero provi che la perdita o le avarie sono state determinate da causa imputabile al vettore.

2. Tuttavia il risarcimento dovuto dal vettore, in caso di responsabilita' non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti, non puo' essere superiore alla cifra complessiva di duecentodiecimila lire per ciascun passeggero.

Art. 945 Responsabilita' e limiti del risarcimento nel trasporto di bagagli consegnati

1. La responsabilita' del vettore per il trasporto di bagagli a lui consegnati e il limite del relativo risarcimento sono regolati dalle norme sulla responsabilita' e sul limite del risarcimento per il trasporto di merci.

Art. 946 Perdita e avarie dei bagagli

1. La perdita e le avarie subite dai bagagli consegnati al vettore durante il trasporto devono esser fatte constare con riserva scritta entro tre giorni, e i danni da ritardo entro quattordici giorni dalla riconsegna.

2. In mancanza di tali riserve si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 954.

Art. 948 Derogabilita' delle norme sulla responsabilita'

1. Le disposizioni sulla responsabilita' del vettore e sul limite del risarcimento nel trasporto di persone non sono derogabili a favore del vettore.

2. Le disposizioni sulla responsabilita' del vettore e sul limite del risarcimento nel trasporto di bagagli sono derogabili a favore del vettore soltanto nei trasporti nazionali.

Sezione II. Del trasporto di cose

Art. 950 Forma del contratto

1. Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto.

Art. 951 Responsabilita' del vettore

1. Il vettore e' responsabile della perdita e delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna al destinatario, nonche' dei danni per il ritardo, a meno che provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili secondo la normale diligenza per evitare la perdita, le avarie o il ritardo.

2. Il vettore non e' responsabile anche quando provi che la perdita, l'avaria o il ritardo sono stati determinati da colpa lieve di pilotaggio, di condotta o di navigazione; ovvero quando provi che la perdita, l'avaria o il ritardo sono stati determinati da qualsiasi causa nel corso di un trasporto per terra o per acqua, effettuato fuori degli aerodromi nell'esecuzione del contratto di trasporto aereo, per il carico, il trasbordo o lo scarico delle merci, salva l'applicazione delle disposizioni che regolano la responsabilita' nel trasporto per terra o per acqua.

Art. 952 Limite del risarcimento

1. Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilita' non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non puo' essere superiore a lire diecimila per chilogramma di merce caricata, o alla, maggiore cifra corrispondente al valore effettivo delle cose trasportate, dichiarato dal mittente anteriormente alla caricazione.

2. Il valore dichiarato dal mittente si presume come valore effettivo delle cose trasportate, fino a prova contraria.

Art. 953 Derogabilita' delle norme sulla responsabilita'

1. Le disposizioni sulla responsabilita' nel trasporto di cose sono derogabili a favore del vettore solo nei trasporti nazionali.